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Scommesse online: se il concessionario non paga la vincita, il giocatore può rivalersi anche su ADM

Una recente sentenza della Corte d’Appello di XXX affronta in modo diretto una questione che da tempo divide dottrina e giurisprudenza: fino a che punto l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli possa essere chiamata a rispondere delle obbligazioni non adempiute da un concessionario nei confronti dei giocatori. La vicenda da cui scaturisce il contenzioso nasce dal mancato pagamento di vincite maturate nell’ambito di un conto di gioco online regolarmente aperto presso un concessionario autorizzato. Il giocatore aveva accumulato vincite per oltre 80 mila euro e aveva presentato le relative richieste di prelievo. Le somme risultavano contabilizzate sul conto di gioco ma non venivano mai effettivamente corrisposte. Nel frattempo il concessionario veniva coinvolto in un procedimento penale che portava al sequestro della società, alla nomina di un amministratore giudiziario e infine alla perdita della concessione. La questione giuridica centrale non riguardava tanto l’esistenza del credito del giocatore, che risultava ampiamente documentato, quanto l’individuazione dei soggetti obbligati al pagamento.

L’aspetto più rilevante della sentenza è il rigetto della tradizionale linea difensiva dell’Amministrazione, secondo cui il rapporto tra giocatore e concessionario sarebbe esclusivamente privatistico e dunque totalmente estraneo alla sfera giuridica di ADM. La Corte compie un passaggio particolarmente significativo: distingue nettamente il piano contrattuale da quello extracontrattuale.

ADM non viene infatti considerata parte del contratto di gioco. Nessun rapporto contrattuale diretto esiste tra il giocatore e l’Amministrazione. Tuttavia, ciò non esclude una responsabilità dell’ente concedente per il comportamento del concessionario. È proprio qui che emerge il valore innovativo della decisione. La Corte richiama espressamente la più recente giurisprudenza della Cassazione, in particolare le sentenze n. 4026 del 2018 e n. 3654 del 2026, affermando che il concessionario del gioco pubblico non può essere assimilato a un normale imprenditore privato che opera in piena autonomia.

L’attività di raccolta del gioco viene qualificata come servizio pubblico riservato allo Stato. Il concessionario agisce all’interno di un sistema fortemente regolato, sottoposto a controlli continui e a poteri di vigilanza particolarmente incisivi. Da questa premessa la Corte trae una conseguenza: l’inserimento del concessionario nell’organizzazione pubblicistica del gioco è sufficiente a configurare quel rapporto di “preposizione” richiesto dall’articolo 2049 del codice civile. In altre parole, il concessionario non è un semplice contraente dell’Amministrazione ma un soggetto che opera all’interno dell’apparato organizzativo predisposto dallo Stato per l’esercizio del gioco pubblico.

La sentenza consolida un orientamento giurisprudenziale che negli ultimi anni sta assumendo contorni sempre più definiti. Per molto tempo si è ritenuto che il rischio economico dell’attività gravasse esclusivamente sul concessionario e che l’Amministrazione non potesse essere coinvolta nelle controversie relative ai rapporti con gli utenti. La Corte d’Appello ribalta questa impostazione. Secondo i giudici, proprio i penetranti poteri di controllo previsti dalla convenzione di concessione impediscono di qualificare il concessionario come soggetto completamente autonomo. Gli articoli della convenzione che attribuiscono ad ADM poteri ispettivi, di verifica, di intervento e persino di decadenza della concessione dimostrano un livello di ingerenza incompatibile con una totale estraneità dell’ente concedente. Se infatti il fondamento della responsabilità risiede nell’inserimento del concessionario nell’organizzazione del servizio pubblico, il principio potrebbe essere invocato in ulteriori controversie riguardanti l’inadempimento di obblighi fondamentali verso gli utenti.

Un ulteriore elemento meritevole di attenzione riguarda la funzione della garanzia fideiussoria prevista dalla convenzione di concessione. ADM aveva sostenuto che la fideiussione avesse carattere polifunzionale e che le somme recuperate dovessero essere prioritariamente destinate alla tutela degli interessi erariali. La Corte non nega che la garanzia assolva molteplici funzioni, ma evidenzia un aspetto decisivo: l’articolo 13 della convenzione richiama espressamente anche le obbligazioni verso gli scommettitori. Inoltre, l’Amministrazione aveva ammesso di aver escusso la fideiussione recuperando una somma notevole senza però dimostrare l’esistenza di crediti erariali prevalenti rispetto a quelli dei giocatori. Questo passaggio è particolarmente importante perché riconosce implicitamente che il sistema delle garanzie concessorie non è costruito esclusivamente a tutela dell’Erario ma anche a protezione dell’affidamento degli utenti.

La sentenza contiene inoltre indicazioni operative molto rilevanti per il contenzioso futuro. La Corte chiarisce che le registrazioni del conto di gioco e le richieste di prelievo costituiscono una prova significativa dell’esistenza del credito del giocatore, soprattutto quando trovano conferma nella documentazione acquisita dagli organi giudiziari o dagli amministratori nominati dall’autorità giudiziaria. Al tempo stesso viene ribadito un principio processuale fondamentale: una volta dimostrata l’esistenza del credito, l’onere di provare il pagamento grava sul debitore. Nel caso esaminato l’Amministrazione si era limitata ad affermare che dai documenti “sembravano” emergere alcuni bonifici. Una deduzione che la Corte definisce sostanzialmente priva di valore probatorio, in assenza di documentazione bancaria, quietanze o altre prove concrete dell’avvenuto pagamento.

La portata della decisione va ben oltre il singolo contenzioso.

La sentenza rafforza infatti un principio di affidamento che costituisce uno dei pilastri del sistema concessorio: il giocatore che si rivolge a un operatore autorizzato deve poter confidare non solo nella solvibilità del concessionario ma anche nell’effettività dei meccanismi di controllo e garanzia predisposti dallo Stato. Sotto questo profilo la pronuncia sembra voler affermare un concetto preciso: il monopolio pubblico del gioco non può limitarsi alla percezione del gettito fiscale e all’esercizio dei poteri autorizzatori, ma comporta anche una responsabilità verso gli utenti quando il sistema di vigilanza non riesce a impedire l’inadempimento del concessionario. È probabilmente questo il messaggio più importante della decisione. Non tanto il riconoscimento del credito del singolo giocatore, quanto la riaffermazione della funzione pubblicistica dell’intero sistema concessorio e delle conseguenze che da essa derivano sul piano della responsabilità civile.

Nota redazionale — Il presente contributo, redatto da professionisti regolarmente iscritti all’Ordine degli Avvocati, è strutturato nella forma della giurisprudenza commentata e si fonda su una sentenza pronunciata. Per esigenze di tutela della riservatezza, i dati identificativi delle parti coinvolte sono stati omessi. Su richiesta motivata da inviare a [email protected], è possibile ottenere ulteriori dettagli relativi all’ufficio giudiziario e agli estremi della decisione.

Redazione Jamma
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