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Scommesse, nuova vittoria tributaria per Sogno di Tolosa/Betn1: illegittima l’imposta unica calcolata sulla raccolta

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina, Sezione I, con sentenza n. 101 del 27 gennaio 2026, ha accolto il ricorso di Sogno di Tolosa/Betn1, segnando un’ulteriore e significativa vittoria in materia di imposta unica sulle scommesse.

Il Collegio ha chiarito che, a partire dal 1° gennaio 2016, l’imposta unica sulle scommesse a quota fissa non ippiche deve essere applicata sul margine, ossia sulla differenza tra le somme giocate e le somme restituite a titolo di vincita, come previsto dall’articolo 1, comma 945, della legge n. 208/2015. La norma, secondo i giudici, ha natura immediatamente precettiva, non distingue tra concessionari e operatori non autorizzati ed è applicabile anche agli accertamenti relativi agli anni successivi alla sua entrata in vigore. Di conseguenza, per l’anno 2018, la base imponibile non può essere determinata sulla raccolta complessiva, ma esclusivamente sul margine effettivo.

La sentenza ha inoltre censurato il ricorso al metodo induttivo da parte dell’Amministrazione finanziaria. L’utilizzo di criteri come la media provinciale e l’aliquota massima è ritenuto legittimo solo in assenza di documentazione idonea alla ricostruzione analitica della base imponibile. Nel caso esaminato, le società ricorrenti avevano prodotto un’ampia documentazione, comprendente report settimanali delle giocate, flussi contabili, documentazione bancaria, estrazioni dei server esteri e perizie tecniche e informatiche attestanti la tracciabilità dei dati. L’Ufficio non ha contestato l’attendibilità di tali elementi né ha motivato sulla loro presunta inidoneità, limitandosi ad applicare il metodo induttivo in via automatica. Secondo la Corte, tale condotta integra un difetto assoluto di motivazione e viola lo Statuto del contribuente, oltre alle disposizioni che consentono l’accertamento induttivo solo in presenza di carenze documentali.

Un ulteriore punto centrale della decisione riguarda l’individuazione del soggetto passivo dell’imposta. Il giudice ha ribadito che, nel sistema vigente dal 2016, fondato sul margine come indice della capacità contributiva, il soggetto passivo è il bookmaker, che determina le quote, gestisce il rischio, accetta le scommesse e corrisponde le vincite. I centri di trasmissione dati (CTD), invece, svolgono mere funzioni materiali e ausiliarie, non determinano le quote, non gestiscono l’alea e percepiscono esclusivamente una provvigione fissa. La loro attività, pertanto, non integra la gestione del gioco né la produzione del margine imponibile.

Alla luce di tali considerazioni, l’imposizione dell’imposta unica in capo al CTD per l’anno 2018 è stata ritenuta contraria al principio di capacità contributiva sancito dall’articolo 53 della Costituzione e incoerente con la disciplina introdotta dalla legge di stabilità 2016. Accertata l’erroneità della base imponibile e l’illegittimo ricorso al metodo induttivo, la Corte ha dichiarato assorbite le ulteriori censure sollevate nel ricorso.

“La motivazione fondamentale della sentenza – scrive l’avvocato Maria Teresa Parrelli – è la netta distinzione tra l’attività del bookmaker e del CTD che, essendo estraneo alla gestione delle scommesse (e quindi al rischio) non può essere considerato soggetto passivo d’imposta.             Avendola Legge di Stabilità 2016 n. 208/2015 modificato la natura dell’imposta (da indiretta a diretta), a far data dal 2016, l’imposta unica si calcola sull’utile del bookmaker (giocato – vinto): è pacificamente un’imposta diretta e, in quanto tale, non può che gravare sul bookmaker! L’avviso di accertamento è quindi illegittimo perché individua un soggetto passivo cui non spetta il pagamento di detto tributo”.

Redazione Jamma
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