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Scommesse, la Cassazione: anche una giocata da 2 euro può dimostrare l’attività abusiva

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato condannato per esercizio abusivo dell’attività di raccolta di scommesse, confermando integralmente la decisione della Corte d’Appello di Reggio Calabria che, nel novembre 2025, aveva a sua volta confermato la sentenza del Tribunale di Palmi.

La vicenda riguarda un circolo all’interno del quale venivano raccolte scommesse attraverso un conto di gioco intestato a un familiare del gestore. Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, un cliente aveva effettuato una scommessa del valore di 2 euro utilizzando un conto gioco messo a sua disposizione dal gestore del locale.

Nel ricorso in Cassazione la difesa aveva contestato la valutazione delle prove e aveva chiesto l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’articolo 131-bis del Codice penale, sostenendo che l’importo della scommessa accertata fosse particolarmente modesto.

La Suprema Corte ha tuttavia ritenuto inammissibili le doglianze difensive, ricordando il consolidato orientamento secondo cui il giudizio di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito o delle prove già esaminate dai giudici di primo e secondo grado.

Nel confermare la decisione della Corte d’Appello, la Cassazione ha ritenuto corretta anche l’esclusione della particolare tenuità del fatto. Pur trattandosi di una scommessa di soli 2 euro, i giudici hanno evidenziato come dagli atti emergesse un’attività organizzata di raccolta delle giocate.

Determinanti sono risultate le dichiarazioni del cliente, il quale aveva riferito che all’interno del circolo fosse possibile “giocare le schedine” senza alcuna registrazione preventiva e che “qualunque persona può entrare e gioca”. A ciò si aggiunge la circostanza che il conto di gioco utilizzato fosse intestato al fratello del gestore e fosse già disponibile per essere impiegato dai clienti, elemento ritenuto indicativo dell’esistenza di una struttura organizzata per la raccolta delle scommesse.

Secondo i giudici, è apparsa inoltre poco credibile l’ipotesi che un cliente potesse effettuare immediatamente una scommessa se il circolo fosse stato realmente estraneo a un’attività di raccolta.

Con l’ordinanza n. 25610 del 2026, pronunciata il 22 maggio e depositata successivamente, la Cassazione ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

Redazione Jamma
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