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Scommesse ippiche, Cassazione boccia ricorso concessionario: “Responsabilità di ADM nel subentro non è automatica”

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5293 del 2026, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da una società concessionaria operante nella raccolta di scommesse ippiche. La controversia traeva origine dal subentro della società in tre concessioni amministrative precedentemente appartenenti a un altro operatore. Prima della cessione, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) aveva inviato comunicazioni riguardanti l’entità dei debiti della cedente. Tuttavia, in una fase successiva, l’Amministrazione aveva richiesto il pagamento di penali per oltre 192.000 euro per tardivi versamenti di somme dovute a titolo di imposta unica, saldi e minimi garantiti dalla precedente gestione.

La società aveva contestato tali provvedimenti, invocando la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede e sostenendo che le informazioni fornite dall’Amministrazione avessero generato un legittimo affidamento sulla regolarità della posizione debitoria. La Corte d’Appello di Roma, confermando quanto già stabilito in primo grado, aveva però evidenziato l’assenza di un nesso di causalità tra la condotta dell’ente pubblico e i danni lamentati, ritenendo che la società avesse avuto tempo e modo di svolgere una due diligence più approfondita sulle condizioni finanziarie della cedente.

I giudici di legittimità hanno confermato l’inammissibilità del ricorso, rilevando che i motivi presentati miravano a ottenere un nuovo esame dei fatti, operazione preclusa in sede di Cassazione. Inoltre, è stata applicata la preclusione della cosiddetta “doppia conforme”, poiché la sentenza d’appello ha confermato la decisione di primo grado basandosi sulle medesime ragioni di fatto. Un dettaglio procedurale rilevante ha riguardato il controricorso depositato dall’Amministrazione e dal Ministero, dichiarato a sua volta inammissibile perché depositato tardivamente, ovvero il quarantunesimo giorno dalla notifica del ricorso, in violazione dei termini previsti dal codice di procedura civile. Di conseguenza, la Corte non ha assunto alcuna decisione sulle spese di lite per le parti resistenti.

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