La Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, con la sentenza n. 40790 del 2025, ha chiarito i confini della responsabilità penale nelle attività di scommesse svolte all’interno di esercizi pubblici, soffermandosi in particolare sul rapporto tra il ruolo operativo del dipendente e la posizione del titolare del locale.
La vicenda riguarda un bar nel quale venivano effettuate scommesse sportive utilizzando piattaforme di gioco estere. Le puntate non erano effettuate direttamente dai clienti sui propri conti personali, ma venivano inserite tramite conti di gioco intestati a terzi, nella specie a una dipendente dell’esercizio. Le scommesse avvenivano in presenza del cliente e all’interno del locale, con l’utilizzo di strumenti messi a disposizione dal bar.
Secondo quanto accertato nei giudizi di merito, il dipendente svolgeva un ruolo meramente esecutivo: era lui a inserire materialmente la giocata sulla piattaforma, utilizzando il proprio account, su richiesta del cliente. Questa attività, tuttavia, non avveniva in modo isolato o occasionale, ma si inseriva in una organizzazione stabile e strutturata predisposta dal titolare del bar.
La Corte d’appello prima, e la Cassazione poi, hanno ritenuto che il fulcro della responsabilità penale non risiedesse nel gesto tecnico del dipendente, bensì nella condotta del titolare, che aveva consentito e agevolato l’attività di intermediazione illecita. Il titolare, infatti, era presente nel locale al momento delle scommesse, metteva a disposizione le attrezzature necessarie – computer, connessione alla piattaforma di gioco, stampante per le ricevute e gestione delle vincite – e traeva un vantaggio economico dalle operazioni, sotto forma di provvigioni legate alle perdite dei clienti.
La Cassazione ha sottolineato che non è necessario che il titolare effettui personalmente la scommessa per rispondere del reato. È sufficiente che organizzi, consenta o tolleri consapevolmente che un dipendente raccolga le puntate per conto dei clienti, utilizzando conti di gioco intestati a terzi e operando in assenza delle prescritte autorizzazioni.
In questa prospettiva, il dipendente assume la funzione di strumento operativo dell’illecita raccolta di scommesse, mentre il titolare è il soggetto che dirige e rende possibile l’attività, trasformando il bar in un punto di raccolta di fatto. Tale assetto integra il delitto di esercizio abusivo di attività di scommesse di cui all’articolo 4, comma 4-bis, della legge n. 401 del 1989, che punisce le condotte di intermediazione e raccolta organizzata svolte senza concessione e autorizzazione di pubblica sicurezza.
La decisione si inserisce in un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la presenza di un dipendente non attenua né esclude la responsabilità del gestore dell’esercizio, quando l’attività illecita sia inserita in un contesto organizzato e finalizzato al profitto. In materia di gioco e scommesse, conclude la Corte, ciò che rileva non è chi preme il tasto, ma chi struttura e governa il sistema.






