Una recente pronuncia del Tribunale di XXXX offre diversi spunti di interesse per il settore delle scommesse e, in particolare, per il dibattito mai sopito sul ruolo dei Centri Trasmissione Dati (CTD) collegati a bookmaker comunitari privi di concessione italiana.
Pur accogliendo solo parzialmente il ricorso presentato da una società operante come CTD, il giudice affronta alcuni dei temi più controversi degli ultimi anni: il rapporto tra diritto nazionale e libertà europee, la validità del sistema concessorio italiano, l’applicabilità delle sanzioni previste dalla legge di Stabilità 2015 e l’individuazione del soggetto effettivamente responsabile delle violazioni.
Il primo elemento degno di nota riguarda proprio quest’ultimo aspetto. Il Tribunale ha infatti escluso che la sanzione potesse colpire contemporaneamente la società e il suo legale rappresentante in proprio. Si tratta di un passaggio tutt’altro che secondario, perché richiama l’amministrazione alla necessità di individuare correttamente il soggetto passivo della pretesa sanzionatoria. In questo caso il giudice ha ritenuto che l’obbligazione dovesse gravare esclusivamente sulla persona giuridica, annullando l’ordinanza nella parte riferita alla persona fisica.
Sul piano sostanziale, tuttavia, la sentenza si colloca chiaramente nel solco dell’orientamento favorevole all’impianto regolatorio sostenuto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Particolarmente significativa è la lettura fornita in merito alla legge n. 190 del 2014. Secondo il Tribunale, la procedura di regolarizzazione prevista dal legislatore non può essere interpretata come una disciplina limitata ai soggetti già presenti sul mercato nel 2014. Al contrario, la necessità di operare attraverso concessione e autorizzazione ex articolo 88 TULPS continua a valere per tutti gli operatori che intendano raccogliere scommesse sul territorio nazionale. Una conclusione che rafforza la tesi dell’ADM secondo cui il sistema autorizzatorio mantiene piena efficacia anche nei confronti degli operatori entrati successivamente nel mercato.
Di particolare interesse è poi il passaggio dedicato alle libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi previste dagli articoli 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. La sentenza respinge la ricostruzione difensiva secondo cui una licenza ottenuta in un altro Stato membro consentirebbe automaticamente di operare in Italia tramite una rete di CTD.
Richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia e del Consiglio di Stato, il Tribunale ribadisce un principio destinato ad avere rilevanza nei futuri contenziosi: nel settore del gioco non esiste un principio generale di mutuo riconoscimento delle autorizzazioni nazionali. Le restrizioni previste dall’ordinamento italiano vengono ritenute compatibili con il diritto europeo in quanto giustificate da esigenze di ordine pubblico, tutela dei consumatori e prevenzione delle infiltrazioni criminali.
Un ulteriore profilo innovativo riguarda il tema dei limiti alle vincite. Il giudice afferma che l’innalzamento a 50.000 euro della vincita massima consentita per singola scommessa non può essere esteso agli operatori privi di autorizzazione italiana. Per questi ultimi continua a trovare applicazione il limite di 10.000 euro previsto dalla normativa del 2014. Ne deriva una netta differenziazione tra operatori autorizzati e operatori non autorizzati, che il Tribunale ritiene giustificata proprio dalla diversa posizione giuridica dei due soggetti.
L’unico correttivo apportato alla ricostruzione dell’ADM riguarda la misura della sanzione relativa alle scommesse raccolte su eventi non presenti nel palinsesto ufficiale. In assenza di una motivazione specifica che giustificasse l’applicazione di un importo superiore al minimo previsto dalla legge, il Tribunale ha ritenuto di ridurre la sanzione alla soglia minima edittale.
Nel complesso, la decisione appare significativa non tanto per la riduzione dell’importo sanzionatorio, quanto perché conferma la centralità del sistema concessorio italiano e restringe ulteriormente gli spazi difensivi fondati sul solo possesso di una licenza rilasciata da un altro Stato membro. Un orientamento che potrebbe incidere sui numerosi procedimenti ancora pendenti riguardanti CTD e operatori esteri del settore delle scommesse. nb
Nota redazionale — Il presente contributo, redatto da professionisti regolarmente iscritti all’Ordine degli Avvocati, è strutturato nella forma della giurisprudenza commentata e si fonda su una sentenza pronunciata. Per esigenze di tutela della riservatezza, i dati identificativi delle parti coinvolte sono stati omessi. Su richiesta motivata da inviare a [email protected], è possibile ottenere ulteriori dettagli relativi all’ufficio giudiziario e agli estremi della decisione.







