La continuità della raccolta delle scommesse rappresenta un obbligo che grava integralmente sul concessionario e non può essere condizionata da controversie private con il gestore del punto vendita. È questo il principio ribadito dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio in una sentenza pubblicata il 10 giugno 2026, con cui è stato respinto il ricorso di una società concessionaria contro il provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che aveva dichiarato la decadenza di due diritti di raccolta relativi a un punto scommesse di Cava de’ Tirreni.
La vicenda nasce dall’interruzione dell’attività di raccolta presso un esercizio commerciale campano. Secondo quanto emerso nel procedimento amministrativo, l’attività risultava ferma dalla fine di maggio 2024. Successivamente il gestore del punto vendita aveva comunicato la cessazione del rapporto contrattuale con il concessionario, dando origine a un contenzioso civile tra le parti. Il concessionario sosteneva che il recesso fosse illegittimo e aveva avviato un’azione giudiziaria per ottenere il ripristino dell’attività, ritenendo che proprio questa controversia costituisse un giustificato motivo idoneo a impedire la decadenza dei diritti.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, tuttavia, aveva adottato una posizione diversa. Dopo aver accertato che la raccolta risultava interrotta da oltre trenta giorni, aveva invitato il concessionario a ripristinare il servizio attraverso il trasferimento dei diritti presso altri locali o mediante altre iniziative utili a garantire la continuità della raccolta. Non essendo state adottate soluzioni concrete entro i termini assegnati, l’amministrazione aveva dichiarato la decadenza delle autorizzazioni.
Nel ricorso la società sosteneva che l’interruzione non fosse imputabile alla propria condotta ma all’iniziativa del gestore e che l’Agenzia avrebbe dovuto attendere la conclusione del giudizio civile prima di assumere una decisione definitiva. Contestava inoltre il difetto di istruttoria e la mancata applicazione di criteri di proporzionalità nella scelta della sanzione.
Il Tribunale ha però respinto integralmente tali argomentazioni. Nella sentenza si afferma che il rapporto rilevante ai fini della concessione è esclusivamente quello tra amministrazione e concessionario. Le vicende privatistiche che coinvolgono il gestore del punto vendita, pur potendo avere rilievo nei rapporti interni tra le parti, non incidono sugli obblighi assunti nei confronti dello Stato. Il concessionario, in quanto titolare del servizio pubblico di raccolta delle scommesse, è tenuto a garantirne la continuità e risponde anche delle conseguenze derivanti dall’operato dei soggetti di cui si avvale per lo svolgimento dell’attività.
Particolarmente significativo è il richiamo del TAR alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui l’interesse pubblico alla continuità della raccolta e alla tutela delle entrate erariali prevale sulle esigenze organizzative e imprenditoriali del concessionario. L’interruzione dell’attività per oltre trenta giorni costituisce quindi una causa di decadenza che opera indipendentemente dalle ragioni del conflitto insorto con il gestore.
La sentenza chiarisce inoltre che il recesso del gestore, anche qualora venga successivamente dichiarato illegittimo dal giudice civile, non integra un caso di forza maggiore né un giustificato motivo tale da escludere la responsabilità del concessionario. Quest’ultimo avrebbe dovuto adottare tempestivamente tutte le misure necessarie per garantire la prosecuzione del servizio, anche attraverso il trasferimento dei diritti presso una diversa sede.
Il collegio ha respinto anche la censura relativa alla circolare dell’Agenzia del 2017 invocata dalla società. Secondo i giudici, tale disciplina può trovare applicazione solo in presenza di provvedimenti giurisdizionali già adottati e idonei a incidere direttamente sull’attività amministrativa. La semplice pendenza di un giudizio civile non impone invece all’amministrazione di sospendere o rinviare il procedimento di decadenza.
Nemmeno l’ordinanza successivamente ottenuta dal concessionario davanti al giudice civile, che aveva riconosciuto l’illegittimità del recesso del gestore e ordinato la ripresa dell’attività, è stata ritenuta sufficiente a mettere in discussione la legittimità dei provvedimenti adottati dall’Agenzia. Secondo il TAR, una volta maturati i presupposti della decadenza e constatata la perdita della disponibilità dei locali, l’amministrazione era legittimata a procedere all’assegnazione del punto a un diverso operatore in possesso dei requisiti richiesti.






