Il Consiglio di Stato ha confermato che un Centro Trasmissione Dati (CTD) regolarizzato attraverso la procedura di emersione fiscale può trasferire il collegamento al totalizzatore nazionale a un diverso concessionario senza che sia necessario il coinvolgimento del concessionario uscente nel procedimento amministrativo.
Con la sentenza pronunciata il 18 giugno 2026, la Sezione Sesta ha respinto l’appello presentato da una società concessionaria contro la decisione del Tar Lazio, confermando la legittimità dell’operato dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).
La vicenda riguardava un imprenditore titolare di due CTD che, dopo aver aderito nel 2016 alla procedura di regolarizzazione prevista dalla legge di stabilità 2015 e aver operato tramite il collegamento al totalizzatore nazionale di un concessionario, aveva deciso nel 2023 di migrare verso un diverso concessionario. ADM aveva autorizzato il trasferimento rilasciando i nuovi titoli autorizzatori.
Il concessionario originario aveva impugnato tali provvedimenti sostenendo che il rapporto instaurato tra ADM, CTD e concessionario fosse di natura trilaterale e pubblicistica e che, di conseguenza, l’amministrazione avrebbe dovuto coinvolgerlo nel procedimento di migrazione, verificando anche la legittimità della cessazione del precedente rapporto contrattuale.
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente questa impostazione. Secondo i giudici, il diritto alla raccolta delle scommesse resta in capo al CTD che ha aderito alla procedura di emersione fiscale, mentre il concessionario svolge esclusivamente la funzione di mettere a disposizione il proprio collegamento al totalizzatore nazionale, assumendo gli obblighi previsti dalla concessione.
Il rapporto tra concessionario e CTD è quindi qualificato come rapporto di natura privatistica, regolato dal contratto stipulato tra le parti, mentre il rapporto di rilievo pubblicistico rimane esclusivamente quello tra ADM e il CTD.
Per questo motivo il concessionario non può vantare un interesse legittimo tale da imporgli la partecipazione al procedimento amministrativo di migrazione. L’interesse del concessionario a mantenere il rapporto contrattuale è stato qualificato dal Collegio come un mero interesse di fatto, tutelabile eventualmente davanti al giudice civile nell’ambito delle controversie contrattuali, ma non nell’ambito del procedimento amministrativo.
I giudici hanno inoltre escluso che il rilascio dei nuovi titoli autorizzatori costituisca un procedimento di autotutela o un riesame dei precedenti provvedimenti. La migrazione deriva infatti da una libera scelta imprenditoriale del CTD, motivata da valutazioni di convenienza economica, rispetto alla quale ADM è chiamata soltanto a verificare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa e l’assunzione degli obblighi da parte del nuovo concessionario.
Secondo il Consiglio di Stato, riconoscere al concessionario uscente il diritto di partecipare al procedimento significherebbe attribuirgli, di fatto, un potere di veto sulla scelta del CTD, incompatibile con la disciplina introdotta dall’articolo 1, comma 643, della legge n. 190 del 2014.
Respinte anche le ulteriori censure relative alla violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale e al principio del contrarius actus. Il Collegio ha ribadito che non esiste alcun rapporto trilaterale tra ADM, concessionario e CTD e che la migrazione non costituisce un provvedimento di secondo grado, ma la semplice conseguenza della decisione del titolare del diritto di raccolta di avvalersi del collegamento di un diverso concessionario.
L’appello è stato quindi definitivamente respinto, con conferma della sentenza del Tar Lazio e compensazione delle spese di giudizio tra le parti.







