Singolare vicenda quella relativa ad un processo relativo a delitto di cui all’art.4, legge 401/89, per fatto risalente al 2019.
L’imputato gestiva un circolo in provincia di Enna e fu accusato del delitto di raccolta abusiva per avere (secondo l’accusa) aperto un conto di gioco di comodo, a suo nome, presso un bookmaker non autorizzato, su cui avrebbe veicolato giocate e scommesse di terzi, minorenni inclusi, di cui uno trovato con la ricevuta in mano mentre usciva dal circolo.
In primo grado vi era stata condanna, confermata in Appello a Caltanissetta, anche se con riduzione della pena.
L’imputato ha avanzato ricorso per Cassazione assistito dallo studio degli avvocati Marco e Riccardo Ripamonti. La difesa ha in tale sede sollevato eccezione di nullità circa la “capacità” del giudice, eccezione in forza della quale il processo è stato totalmente annullato. La difesa ha, infatti, sostenuto con successo che il delitto di cui all’art.4 legge 401/89, prevedendo una pena massima pari a sei anni, non possa essere trattato e deciso da un giudice onorario, come avvenuto in primo grado, bensì da un “togato”. La Corte di Cassazione ha per la prima volta affrontato tale tema relativo all'”incapacità” del giudice monocratico e, condividendo la fondatezza dell’eccezione, ha dichiarato nullo l’intero processo rimettendolo nuovamente dinanzi al Tribunale di Enna per essere rinnovato. Ma alla prima udienza, tenutasi il 2 marzo 2026, vi è stata una nuova ed ulteriore regressione, poiché la stessa difesa ha sollevato ulteriore eccezione, affermando che per il delitto di raccolta abusiva di scommesse non si possa procedere a citazione diretta, come alcuni anni prima era stato fatto, bensì mediante richiesta di rinvio a giudizio e celebrazione di udienza preliminare dinanzi al GUP. L’eccezione è stata condivisa e il Tribunale ha dichiarato la nullità del decreto di citazione diretta, rimettendo gli atti al Pubblico Ministero. Quindi tutto da rifare, con il tempo che inesorabilmente avanza.







