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Scommesse abusive e distanze dai luoghi sensibili, la Cassazione: senza prova del dolo il processo va rifatto

La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi su uno dei nodi più delicati del contenzioso penale legato al settore delle scommesse: il rapporto tra normativa regionale sulle distanze dai luoghi sensibili, regime autorizzatorio e responsabilità penale dell’operatore. Con la sentenza n. 13339 del 2026, depositata dalla Terza Sezione penale, i giudici di legittimità hanno parzialmente accolto il ricorso di un imputato condannato per esercizio abusivo dell’attività di raccolta scommesse, rinviando alla Corte d’appello per un nuovo esame su un punto decisivo: l’elemento soggettivo del reato.

La vicenda trae origine da una contestazione elevata nel novembre 2021 dalla Questura di Caltanissetta nei confronti del gestore di un centro scommesse privo di licenza ex art. 88 TULPS. In primo grado, il GUP aveva riconosciuto la responsabilità dell’imputato, unificando sotto il vincolo della continuazione il reato previsto dalla legge n. 401 del 1989 e la contravvenzione di cui all’art. 650 cod. pen., irrogando una pena detentiva. La Corte d’appello, pur concedendo la sospensione condizionale, aveva confermato nel merito la condanna.

Nel ricorso per Cassazione, la difesa aveva articolato tre motivi, insistendo in particolare sull’erronea applicazione della normativa regionale siciliana in materia di distanze dai luoghi sensibili, modificata nel 2024, e sulla mancata valutazione dell’elemento soggettivo del reato, anche alla luce di precedenti assoluzioni intervenute in procedimenti analoghi.

Sul primo punto, la Suprema Corte respinge le doglianze difensive, chiarendo un passaggio interpretativo di rilievo per gli operatori del settore. La modifica introdotta nel 2024 alla legge regionale siciliana – che esclude la configurabilità di una “nuova apertura” in caso di subentro nella titolarità dell’esercizio – non può essere invocata in assenza di un presupposto fondamentale: l’esistenza di una licenza di pubblica sicurezza già in capo all’esercizio. Nel caso concreto, tale requisito mancava sin dall’origine. Il precedente titolare, infatti, si era visto rigettare la richiesta di autorizzazione proprio per il mancato rispetto delle distanze dai luoghi sensibili, e il successivo acquirente del ramo d’azienda non poteva subentrare in un titolo che non era mai stato rilasciato. Ne deriva, secondo la Cassazione, la correttezza dell’applicazione della disciplina più restrittiva prevista dalla legge regionale del 2020.

Inammissibile, invece, il secondo motivo di ricorso, relativo alla contravvenzione ex art. 650 cod. pen., poiché non risulta che la questione fosse stata sollevata in appello. La Corte ribadisce un orientamento consolidato: non è possibile introdurre per la prima volta in Cassazione censure non dedotte nei precedenti gradi di giudizio, in assenza di una specifica contestazione della ricostruzione operata dal giudice di merito.

È però sul terzo motivo che si concentra il punto più significativo della decisione. I giudici di legittimità rilevano una carenza motivazionale nella sentenza d’appello in relazione al dolo richiesto per il reato di esercizio abusivo di attività di scommesse. Non si tratta, sottolinea la Corte, di un dolo specifico, ma è comunque necessario accertare la consapevolezza dell’agente di operare in assenza delle necessarie autorizzazioni. Su questo aspetto, la decisione impugnata non offre alcuna argomentazione, nonostante la difesa avesse richiamato due pronunce assolutorie intervenute in procedimenti analoghi a carico dello stesso imputato.

Proprio queste circostanze avrebbero imposto un esame più approfondito della componente soggettiva, anche per verificare se l’imputato potesse aver confidato, sia pure erroneamente, nella legittimità della propria attività. Una lacuna che, secondo la Cassazione, impone l’annullamento con rinvio.

Resta assorbita, almeno per ora, la questione della particolare tenuità del fatto, che dovrà eventualmente essere rivalutata dal giudice del rinvio insieme al trattamento sanzionatorio.

Redazione Jamma
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