Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sezione Terza di Lecce ha dichiarato improcedibile, per cessazione della materia del contendere, il ricorso presentato contro il diniego di una licenza per l’esercizio dell’attività di raccolta di scommesse sportive in un locale situato nel comune di Specchia, in provincia di Lecce.
Il giudizio riguardava il provvedimento con cui la Questura di Lecce aveva respinto l’istanza di rilascio della licenza prevista dall’articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), presentata nell’aprile 2025 per l’apertura di un punto di raccolta su rete fisica di scommesse sportive.
Il diniego era stato adottato sulla base delle verifiche effettuate dal Comune di Specchia. Secondo quanto comunicato dall’amministrazione comunale alla Questura, i locali individuati per l’attività risultavano collocati a 228 metri da un istituto scolastico, distanza inferiore ai 250 metri minimi stabiliti dalla normativa regionale pugliese sui luoghi sensibili. La misurazione era stata effettuata lungo il percorso stradale utilizzando una ruota metrica.
Il richiedente aveva contestato tale ricostruzione sostenendo che l’accesso alla scuola utilizzato come riferimento fosse un ingresso secondario destinato ai veicoli del personale e non un accesso pedonale utilizzato dagli studenti. Dopo il rigetto del ricorso gerarchico da parte della Prefettura di Lecce, la vicenda era stata portata davanti al Tar.
Nel corso del giudizio il tribunale aveva disposto un approfondimento istruttorio chiedendo al Comune di Specchia e al comando di polizia locale di fornire chiarimenti sulla natura dell’ingresso scolastico indicato e sulle modalità con cui era stata effettuata la misurazione della distanza, anche con riferimento alle regole del Codice della strada relative al percorso pedonale più breve su suolo pubblico.
Prima della decisione sull’istanza cautelare, tuttavia, la Questura di Lecce ha adottato un nuovo provvedimento il 29 gennaio 2026, con cui ha revocato il precedente diniego e ha proceduto al rilascio della licenza richiesta.
Alla luce di questo atto sopravvenuto, la parte ricorrente ha chiesto al tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendere, ritenendo la propria pretesa pienamente soddisfatta.
Il Tar ha accolto la richiesta, osservando che il rilascio della licenza ha determinato una soddisfazione integrale dell’interesse fatto valere nel ricorso, rendendo superflua una pronuncia nel merito della controversia. Il collegio ha richiamato il principio secondo cui la cessazione della materia del contendere si verifica quando, nel corso del giudizio, interviene un provvedimento amministrativo che soddisfa completamente l’interesse del ricorrente.
Per questo motivo il ricorso è stato dichiarato improcedibile ai sensi dell’articolo 34, comma 5, del Codice del processo amministrativo.
Il tribunale ha infine disposto la compensazione delle spese di giudizio, considerando che il rilascio della licenza è avvenuto durante il processo sulla base delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio.







