HomeAttualitàRevoca licenza scommesse a Cagliari, Tar Sardegna respinge ricorso: "Gravi irregolarità contributive"

Revoca licenza scommesse a Cagliari, Tar Sardegna respinge ricorso: “Gravi irregolarità contributive”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna ha respinto il ricorso presentato contro il provvedimento con cui la Questura di Cagliari aveva disposto la revoca della licenza di pubblica sicurezza prevista dall’articolo 88 del TULPS per un punto di raccolta scommesse situato a Cagliari.

La revoca era stata adottata a seguito dell’accertamento di gravi irregolarità contributive nei confronti del titolare della licenza, emerse attraverso verifiche effettuate presso INPS e INAIL. Secondo la Questura, tali violazioni avevano fatto venir meno il requisito di affidabilità richiesto per il mantenimento della licenza di polizia.

Nel ricorso veniva sostenuto che le violazioni contributive non potessero considerarsi definitivamente accertate, evidenziando l’avvio di procedure di regolarizzazione e la successiva acquisizione di un DURC regolare. Veniva inoltre contestata la mancata valutazione di misure meno incisive rispetto alla revoca della licenza e la presunta carenza di istruttoria da parte dell’amministrazione.

Il Tar ha ritenuto infondati i primi tre motivi di ricorso, richiamando anche quanto già espresso nella fase cautelare e confermato successivamente dal Consiglio di Stato. Secondo i giudici, le violazioni contributive risultavano definitivamente accertate e la successiva rateizzazione o regolarizzazione della posizione non incide sulla legittimità del provvedimento adottato sulla base della situazione esistente al momento della decisione.

La sentenza evidenzia che l’articolo 30 del decreto-legge n. 124 del 2019 prevede che non possano essere titolari o gestire esercizi nei quali venga offerto gioco pubblico gli operatori economici che abbiano commesso violazioni definitivamente accertate relative al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali.

Il Collegio sottolinea inoltre che la valutazione dell’amministrazione riguarda l’affidabilità dell’operatore economico, elemento che rientra nell’esercizio del potere discrezionale attribuito all’autorità competente per il rilascio e il mantenimento delle autorizzazioni previste dal TULPS.

Per quanto riguarda la successiva regolarizzazione contributiva, il Tar osserva che essa non può essere utilizzata per mettere in discussione la valutazione compiuta dall’amministrazione al momento della revoca della licenza, poiché rappresenta un intervento successivo che non elimina le violazioni già accertate.

È stato inoltre dichiarato inammissibile il quarto motivo di ricorso, relativo alla presunta estensione della chiusura anche all’attività di bar, in quanto tale circostanza non risultava dal provvedimento impugnato né dalla documentazione prodotta in giudizio.

Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità della revoca della licenza per la raccolta delle scommesse disposta dalla Questura di Cagliari, e ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

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