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PVR, la Corte d’Appello: la sentenza della Corte Costituzionale non salva i PC destinati al gioco online

La semplice presenza di personal computer all’interno di un internet point o di un punto vendita ricariche non integra, di per sé, un illecito. Tuttavia, quando la configurazione delle postazioni, il contesto in cui sono installate e le modalità con cui vengono messe a disposizione del pubblico dimostrano una concreta destinazione al gioco online, può trovare applicazione la disciplina sanzionatoria prevista dall’articolo 110, comma 9, lettera f-quater, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS). È questo il principio affermato dalla Corte d’Appello di XXXX con una sentenza che offre un’importante lettura del rapporto tra la recente sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 2025 e la disciplina degli apparecchi destinati al gioco.

La vicenda trae origine da un controllo effettuato presso un esercizio commerciale autorizzato a operare come Punto Vendita Ricariche (PVR), cioè un’attività che, per conto di un concessionario autorizzato, può promuovere l’apertura di conti di gioco e vendere ricariche, ma non raccogliere scommesse o consentire materialmente ai clienti di giocare all’interno del locale.

Durante l’ispezione gli agenti avevano sequestrato cinque personal computer collocati a disposizione della clientela. Secondo l’Amministrazione, le postazioni risultavano già predisposte per l’accesso ai servizi di gioco online: i computer erano accesi, presentavano pagine del concessionario aperte, la barra dei preferiti del browser conteneva collegamenti diretti a siti di scommesse e casinò, dalla cronologia emergevano ripetuti accessi alle sezioni di gioco e gli utenti potevano collegarsi mediante le proprie credenziali ai conti di gioco personali. Per tali ragioni era stata contestata la violazione dell’articolo 110, comma 9, lettera f-quater, del TULPS, con una sanzione amministrativa di 55.000 euro, la confisca delle apparecchiature sequestrate e la chiusura dell’esercizio per trenta giorni. Il gestore aveva sostenuto che i dispositivi fossero semplici personal computer destinati alla libera navigazione e che l’accesso ai siti del concessionario fosse giustificato esclusivamente dall’attività di PVR. Secondo questa tesi, la presenza di collegamenti ai siti di gioco non sarebbe stata sufficiente a qualificare i computer come apparecchi destinati al gioco, soprattutto dopo la sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittimo l’articolo 7, comma 3-quater, del decreto Balduzzi, norma che vietava in modo generalizzato la messa a disposizione di apparecchiature idonee ad accedere ai siti di gioco online. La difesa richiamava inoltre la giurisprudenza della Cassazione che, in passato, aveva escluso l’assimilazione dei normali PC agli apparecchi da intrattenimento disciplinati dall’articolo 110 TULPS.

La Corte d’Appello di XXXX ricostruisce dettagliatamente il quadro normativo. Ricorda che la pronuncia della Corte costituzionale n. 104 del 2025 ha eliminato il divieto indiscriminato introdotto dal decreto Balduzzi, ritenuto eccessivamente ampio perché colpiva qualsiasi dispositivo capace di collegarsi a Internet, indipendentemente dall’effettiva destinazione al gioco. La Consulta aveva infatti osservato che tale disciplina finiva per equiparare situazioni profondamente diverse, comprimendo in maniera sproporzionata la libertà d’impresa senza distinguere tra un uso occasionale e uno sistematico delle apparecchiature per il gioco online.

Secondo la Corte d’Appello, però, questa decisione non ha eliminato la diversa fattispecie prevista dall’articolo 110, comma 9, lettera f-quater, del TULPS. Tale disposizione continua a rappresentare una norma di carattere generale diretta a colpire gli apparecchi destinati, anche indirettamente, al gioco quando non possiedono le caratteristiche richieste dalla legge. Per questo motivo, la dichiarazione di illegittimità costituzionale del decreto Balduzzi non impedisce di sanzionare situazioni nelle quali l’utilizzo concreto delle postazioni dimostri una destinazione stabile al gioco.

I giudici richiamano anche la giurisprudenza della Cassazione, che aveva escluso la configurabilità dell’illecito nei confronti di semplici computer a libera navigazione privi di periferiche specifiche per il gioco, come lettori di denaro, stampanti di ticket o altri dispositivi tipici degli apparecchi da intrattenimento. Tuttavia, osservano che tale principio non può essere applicato automaticamente a ogni internet point. Occorre infatti verificare caso per caso se, pur in assenza di componenti hardware dedicate, la configurazione software delle postazioni e il contesto operativo dimostrino che il computer sia stato predisposto per favorire l’accesso al gioco.

È proprio questo il passaggio centrale della decisione. La Corte ritiene che il giudizio non possa limitarsi alle caratteristiche fisiche del computer, ma debba estendersi alla concreta organizzazione del servizio offerto al pubblico. Nel caso esaminato, le postazioni erano già predisposte con collegamenti immediati al sito del concessionario, presentavano tra i preferiti ulteriori siti di scommesse, risultavano numerosi accessi alle sezioni dedicate ai giochi e non era presente alcun avviso che vietasse agli utenti di utilizzare i computer per giocare online. Inoltre, l’attività esercitata non era quella di un semplice internet point, ma di un PVR, che per definizione non può mettere a disposizione dei clienti strumenti attraverso i quali effettuare direttamente il gioco a distanza.

La Corte attribuisce particolare rilievo anche al dovere di vigilanza del gestore. Secondo i giudici, chi mette a disposizione del pubblico apparecchiature informatiche deve controllarne la configurazione e impedire che vengano predisposte in modo da favorire attività non consentite. Anche se non fosse dimostrato che il gestore abbia personalmente modificato i computer, grava comunque su di lui l’obbligo di verificare che le postazioni non vengano utilizzate o configurate per finalità incompatibili con l’autorizzazione posseduta. La responsabilità deriva quindi anche dalla mancata vigilanza sulla destinazione delle apparecchiature.

Pur riconoscendo che non vi fosse la prova diretta di singole giocate effettuate dagli utenti, la Corte afferma che la piena potenzialità delle postazioni di consentire un accesso immediato ai giochi online, unita alla loro configurazione e al contesto in cui erano inserite, fosse sufficiente a integrare l’illecito contestato. Per questo motivo l’appello viene respinto e viene confermata integralmente la decisione di primo grado, comprese la sanzione amministrativa, la confisca dei computer e la chiusura temporanea dell’attività.

Nota redazionale — Il presente contributo, redatto da professionisti regolarmente iscritti all’Ordine degli Avvocati, è strutturato nella forma della giurisprudenza commentata e si fonda su una sentenza pronunciata. Per esigenze di tutela della riservatezza, i dati identificativi delle parti coinvolte sono stati omessi. Su richiesta motivata da inviare a [email protected], è possibile ottenere ulteriori dettagli relativi all’ufficio giudiziario e agli estremi della decisione. 

Redazione Jamma
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