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PVR e raccolta irregolare di scommesse, la Corte Tributaria Lombardia dimezza la sanzione: è sproporzionata

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia ha confermato la legittimità della pretesa fiscale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei confronti di un esercizio commerciale della provincia di Milano accusato di aver gestito attività di gioco e scommesse oltre i limiti consentiti per un Punto Vendita Ricariche (PVR). I giudici hanno però ridotto della metà l’importo delle sanzioni, ritenendo sproporzionata la misura originaria.

La vicenda nasce da un controllo effettuato dalla Guardia di Finanza in un locale aperto al pubblico, nel quale erano presenti sei apparecchi idonei a consentire il gioco con vincita in denaro non collegati alla rete statale di raccolta. A seguito dell’accertamento, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva contestato l’omesso pagamento dell’imposta unica relativa all’anno 2018, determinata in via forfettaria sulla base della normativa prevista per apparecchi non collegati al sistema pubblico. L’importo richiesto, tra mancate imposte e sanzioni superava i 450.000 euro.

Il titolare dell’esercizio aveva impugnato l’avviso di accertamento davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, che aveva respinto il ricorso confermando la pretesa dell’amministrazione finanziaria. La decisione è stata quindi contestata in appello.

Secondo quanto ricostruito dai verificatori, l’attività svolta nel locale non si limitava alle operazioni consentite ai PVR, cioè la ricarica dei conti di gioco online dei clienti previa identificazione. Durante l’ispezione sarebbero state accertate anche operazioni di raccolta diretta delle scommesse e la gestione delle vincite in contanti, attività riservate esclusivamente agli operatori autorizzati e non consentite ai punti vendita ricariche.

Dagli accertamenti sarebbe emerso inoltre l’utilizzo di un account di gioco non riconducibile ai singoli clienti, attraverso il quale venivano effettuate le giocate, oltre alla presenza di ricevute e documentazione che dimostrerebbero la raccolta delle puntate presso il banco dell’esercizio.

La Corte ha respinto anche l’eccezione relativa alla sentenza della Corte costituzionale che nel 2025 aveva dichiarato illegittimo il divieto di mettere a disposizione apparecchiature per il gioco online nei pubblici esercizi. Secondo i giudici, nel caso esaminato la violazione principale non riguardava soltanto la presenza delle postazioni di gioco, ma soprattutto l’attività di intermediazione con raccolta e pagamento delle scommesse al di fuori della rete statale.

Per questo motivo i giudici hanno ritenuto dovuta l’imposta unica sulle scommesse, che si applica sull’attività di raccolta effettuata in Italia anche in assenza di concessione. Non essendo stati forniti elementi contabili utili a ricostruire l’effettivo volume delle giocate, l’amministrazione ha potuto procedere alla determinazione dell’imposta con metodo induttivo sulla base dei parametri previsti dalla legge.

La Corte ha tuttavia ritenuto eccessiva la misura delle sanzioni applicate dall’ufficio, anche alla luce delle incertezze normative che negli anni hanno caratterizzato la disciplina dei punti vendita ricariche. Per questo motivo ha ridotto del 50% l’importo originario, portandolo a poco più di 124mila euro.

La sentenza conferma dunque la validità dell’accertamento fiscale e dell’imposta richiesta, ma alleggerisce il peso delle sanzioni. Il titolare dell’esercizio è stato inoltre condannato al pagamento di metà delle spese processuali del grado di appello. nb

Redazione Jamma
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