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Pubblicità al gioco d’azzardo, al Consiglio di Stato il ricorso AGCOM sulla sanzione per la diffusione su YouTube

Si è svolta oggi, 9 luglio, davanti alla Sesta Sezione del Consiglio di Stato l’udienza relativa all’appello promosso dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) contro la sentenza del TAR Lazio che aveva annullato una sanzione amministrativa per presunta violazione del divieto di pubblicità del gioco previsto dall’articolo 9 del Decreto Dignità.

La controversia riguarda una sanzione irrogata dall’Autorità nei confronti della società che gestisce un canale YouTube, ritenuta responsabile della diffusione di contenuti promozionali relativi a giochi e scommesse con vincite in denaro, in vilazione della norma. Oltre alla sanzione pecuniaria, il provvedimento disponeva anche la rimozione dei video contestati e il divieto di pubblicarne di analoghi.

Il TAR Lazio aveva però accolto il ricorso della società, ritenendo che l’AGCOM avesse individuato il destinatario della sanzione in modo non corretto. Secondo i giudici amministrativi, infatti, i video erano stati pubblicati quando la società ancora non esisteva e il canale era gestito direttamente dal content creator, successivamente divenuto socio della società. Per il Tribunale, la responsabilità amministrativa non può essere trasferita automaticamente a un soggetto giuridico costituito in un momento successivo ai fatti contestati, poiché ciò contrasterebbe con il principio della responsabilità personale previsto dalla normativa sugli illeciti amministrativi.

Il procedimento assume ora particolare rilievo perché affronta due temi di crescente interesse per il settore: da un lato l’individuazione del soggetto effettivamente responsabile dei contenuti diffusi sulle piattaforme digitali, dall’altro l’applicazione del divieto di pubblicità del gioco ai creator e ai canali social che, nel tempo, hanno modificato la propria struttura giuridica. Va inoltre ricordato che è pendente, in Corte Costituzionale, la sentenza sulla legittimità dell’articolo 9 del Decreto Dignità nella parte in cui prevede una sanzione amministrativa minima inderogabile di 50 mila euro per ciascuna violazione del divieto di pubblicità del gioco. La questione è stata sollevata dal TAR Lazio, che ha ritenuto rilevante verificare la compatibilità della soglia minima con i principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione. Nell’udienza davanti alla Consulta, l’Avvocatura dello Stato ha chiesto di dichiarare la questione non fondata, sostenendo che la soglia minima rappresenti uno strumento necessario per garantire l’efficacia deterrente del divieto introdotto dal legislatore. Di diverso avviso la difesa della società ricorrente, che ha invece sostenuto come il meccanismo sanzionatorio, fondato su una soglia minima fissa di 50 mila euro o sul 20% del valore della pubblicità, possa determinare sanzioni sproporzionate rispetto alla concreta gravità della violazione. La decisione della Consulta è ora attesa e potrebbe incidere anche sui numerosi contenziosi pendenti davanti ai giudici amministrativi in materia di pubblicità del gioco.

Redazione Jamma
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