Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso presentato da una società concessionaria contro i provvedimenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativi alla proroga delle convenzioni per la raccolta del Bingo di sala. Al centro della controversia vi è la legittimità dei versamenti imposti per il periodo 2023-2024, determinati secondo quanto previsto dalla legge n. 197 del 2022.
La vicenda trae origine dall’impugnazione della nota con cui l’Amministrazione, in attuazione della normativa vigente, aveva stabilito le modalità e il quantum degli importi dovuti dai concessionari per fruire della proroga tecnica. Tale regime prevedeva un corrispettivo una tantum maggiorato del 15 per cento rispetto alle norme precedenti, da versare in rate prestabilite.
Il Collegio, richiamando i precedenti orientamenti della medesima Sezione e la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza del 20 marzo 2025), ha riscontrato un contrasto tra la normativa nazionale e l’ordinamento eurounitario. Nello specifico, è stata rilevata l’illegittimità di un sistema di proroga che impone un canone concessorio in misura fissa, non parametrato ai ricavi effettivamente generati dai singoli operatori.
Secondo i giudici amministrativi, la normativa italiana non rientra nelle ipotesi di modifica postuma delle concessioni autorizzate dalla Direttiva 23/2014, rendendo necessaria la disapplicazione della legge statale in favore del principio di primazia del diritto UE. Di conseguenza, l’atto dell’Agenzia che ne faceva pedissequa applicazione è stato annullato.
La sentenza chiarisce tuttavia che l’annullamento non esime gli esercenti dal pagamento di un’indennità per l’attività svolta, al fine di evitare un indebito arricchimento. Tuttavia, tale importo non potrà essere determinato in modo rigido e forfettario. Spetterà ora all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rideterminare con atti discrezionali l’indennità dovuta per il biennio 2023-2024, tenendo conto dell’equilibrio del rapporto e basandosi sui fatturati conseguiti dai concessionari, bilanciando l’utilità ottenuta con i sacrifici imposti dalla mancata indizione di nuove gare.
Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, in considerazione della complessità della materia e del fatto che la pronuncia della Corte UE è intervenuta successivamente all’adozione degli atti impugnati.







