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Poker online e chip dumping: la Cassazione conferma la condanna per tentato riciclaggio 

La Corte di Cassazione, Sezione Seconda penale, con sentenza n. 41740 del 2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la decisione della Corte di Appello che aveva confermato una condanna per tentato riciclaggio, ai sensi degli articoli 56 e 648-bis del codice penale. La vicenda ruota attorno all’utilizzo di piattaforme di gioco online e a una complessa frode informatica, connessa a operazioni sospette di poker telematico.

Il procedimento trae origine da un’indagine su una frode informatica ai danni di una società operante nel settore del gioco online, realizzata mediante l’uso di un malware capace di generare accrediti fittizi sui conti di gioco senza reali versamenti. Le somme, una volta accreditate, venivano movimentate attraverso una pluralità di account, alcuni dei quali riconducibili all’imputato, con l’obiettivo di trasferire e successivamente monetizzare il denaro di provenienza illecita.

Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, il meccanismo utilizzato era quello del cosiddetto chip dumping, una pratica fraudolenta nel poker online che consiste nell’alterare volontariamente l’esito delle partite attraverso perdite pilotate, al fine di far confluire le chips – e dunque il denaro – su un unico conto di destinazione. In questo caso, le somme sarebbero poi state oggetto di tentativi di prelievo tramite una carta di pagamento intestata all’imputato, tentativi non riusciti a causa del blocco tempestivo del conto di gioco da parte della piattaforma.

La difesa aveva contestato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di tentato riciclaggio, sostenendo l’assenza di prova sia sulla provenienza delittuosa delle somme sia sulla consapevolezza dell’imputato. Tra le doglianze, anche la presunta genericità degli indizi, la mancata identificazione degli autori della frode informatica presupposta e l’insufficienza di elementi come la riconducibilità degli account, le connessioni tramite indirizzi IP e i rapporti di conoscenza desunti dai social network.

La Cassazione ha tuttavia ritenuto il ricorso inammissibile, sottolineando come le sentenze di primo e secondo grado fossero “doppia conforme” e dunque pienamente integrabili tra loro. In tale contesto, i giudici di legittimità hanno ribadito che non è consentito, in sede di Cassazione, sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o proporre una diversa ricostruzione dei fatti, attività riservata esclusivamente ai giudici di merito.

La Suprema Corte ha evidenziato come la Corte di Appello avesse fornito una motivazione coerente, completa e priva di vizi logico-giuridici, valorizzando una serie di elementi convergenti: la gestione di più account di gioco riconducibili all’imputato e a persone a lui legate, l’utilizzo del medesimo indirizzo IP per l’accesso a diversi conti, la stretta vicinanza temporale tra le giocate sospette e i tentativi di prelievo, nonché la specifica competenza dell’imputato nel settore delle scommesse online.

Quanto alla configurabilità del tentativo di riciclaggio, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui è sufficiente che l’agente ponga in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro. La mancata riuscita del prelievo, determinata da cause indipendenti dalla volontà dell’imputato, non esclude dunque la punibilità della condotta.

Anche le censure relative alla presunta carenza di motivazione in appello sono state respinte. Secondo la Cassazione, il giudice di secondo grado non è tenuto a confutare analiticamente ogni deduzione difensiva, essendo sufficiente una motivazione complessiva che renda incompatibili le tesi alternative prospettate dalla difesa.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso è conseguita la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ritenendo la Corte sussistenti profili di colpa nella proposizione dell’impugnazione

Redazione Jamma
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