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PC e sanzione ‘Balduzzi’ incostituzionale: il Tribunale di Bari condanna ADM al pagamento delle spese di lite

Il Tribunale di Bari, con Sentenza del 9 gennaio 2026, ha condannato l’Amministrazione delle Dogane e Monopoli di Stato alle spese di lite, in una causa patrocinata dagli avvocati Marco e Riccardo Ripamonti, titolari dell’omonimo Studio, con sede in Viterbo e Firenze. 

La controversia traeva origine dall’opposizione a un’ordinanza-ingiunzione di € 20.000,00 emessa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) per la presunta violazione dell’art. 7, comma 3-quater, DL 158/2012 (cd. “Sanzione Balduzzi”). Il ricorrente era stato sanzionato per aver messo a disposizione, nel proprio locale, PC a libera navigazione potenzialmente utilizzabili per accedere su siti di gioco. Nel corso del giudizio, l’Amministrazione ha disposto l’annullamento dell’atto in autotutela a seguito della sentenza n. 104/2025 della Corte Costituzionale. Tale storica pronuncia della Consulta — ottenuta proprio in una causa patrocinata dallo Studio Legale Ripamonti — ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma sanzionatoria, eliminandola retroattivamente dall’ordinamento. L’Amministrazione, preso atto del mutato quadro normativo, ha rinunciato alla pretesa sanzionatoria, chiedendo, però, la compensazione delle spese.

In ordine alle spese, il Tribunale di Bari ha ritenuto di disattendere la richiesta dell’Amministrazione, condannandola al pagamento delle spese di lite. 

Questa, in particolare, la motivazione espressa al riguardo: 

In ordine al pagamento delle spese processuali deve rilevarsi come la disciplina legislativa preveda che l’ordinanza ingiunzione sia impugnata entro trenta giorni dalla sua notificazione al preteso trasgressore. Deve pertanto darsi atto come l’odierna parte opponente, se non avesse impugnato l’ordinanza ingiunzione nei termini di legge, si sarebbe trovata dinanzi ad un provvedimento esecutivo senza potere avvalersi delle conseguenze a sé favorevoli della successiva giurisprudenza della Corte costituzionale che ha indotto l’opposta ad annullare in autotutela il provvedimento impugnato. Deve poi rilevarsi come la sentenza della Corte costituzionale abbia risolto, con la dichiarazione di incostituzionalità della norma, le medesime questioni sollevate da parte opponente nel presente giudizio confermandone in sostanza le argomentazioni. Considerati pertanto i termini ristretti di impugnazione, alcuna colpa può quindi imputarsi all’odierna ricorrente per avere tempestivamente iscritto a ruolo la causa sostenendo pertanto le spese relative oltre alle spese del proprio difensore causate comunque dall’iniziativa dell’amministrazione che ha preteso quanto oggetto dell’ingiunzione. Deve pertanto condannarsi l’opposta al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.”

L’Avv. Marco Ripamonti, che ha seguito l’intera vicenda giudiziaria, ha espresso profonda soddisfazione per questo esito: “Siamo estremamente soddisfatti di questa pronuncia che non si limita a prendere atto dell’incostituzionalità – e del conseguente annullamento – della sanzione, ma riconosce il diritto della parte a non essere gravata dei costi di una difesa necessaria, specie se dipesa da una legge incostituzionale. Ci auguriamo che questa sentenza, con riferimento alla decisione sulle spese, possa fare da apripista per le innumerevoli altre controversie pendenti sulle medesime questioni relative alla – ormai incostituzionale – sanzione Balduzzi“.

Redazione Jamma
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