La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza del 19 marzo 2026, nell’annullare un’ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti di un esercente difeso dagli avvocati Marco e Riccardo Ripamonti (Studio Legale Ripamonti, con sedi in Viterbo e Firenze), ha espresso fondamentali considerazioni in materia di PC a libera navigazione all’interno dei pubblici esercizi, quali PVR e Internet Point.
Ha chiarito, in particolare, che i PC a libera navigazione non possano essere assimilati agli “apparecchi da gioco” e non possano, pertanto, essere assoggettati alle sanzioni del TULPS.
Il contenzioso traeva origine da un’ordinanza-ingiunzione di ADM che aveva irrogato una sanzione di ben 44.000 euro al titolare di un esercizio commerciale, per aver messo a disposizione della clientela n. 4 personal computer tali da consentire la connessione a piattaforme di gioco online. L’Amministrazione aveva contestato la violazione dell’art. 110, co. 9, lett. f-quater del TULPS, ritenendo tali computer difformi alle caratteristiche tecniche previste per gli apparecchi da intrattenimento ai sensi dei commi 6 e 7 dell’art. 110 TULPS.
Tuttavia, il Collegio siciliano ha accolto la tesi difensiva, evidenziando come il TULPS, in quanto riferito esclusivamente ad apparecchi “da intrattenimento”, non possa essere applicato per via analogica a strumenti multifunzione quali i personal computer a libera navigazione.
Il cuore della decisione risiede nel coordinamento con la storica sentenza n. 104/2025 della Corte Costituzionale — ottenuta, anch’essa, dallo Studio Legale Ripamonti — che ha espunto dall’ordinamento la cosiddetta “Sanzione Balduzzi” (art. 7, co. 3-quater, d.l. 158/2012) per la sua intrinseca irragionevolezza e sproporzione. I Giudici palermitani hanno recepito integralmente la tesi difensiva, rilevando come il giudicato costituzionale non possa essere aggirato mediante l’applicazione analogica del TULPS a fattispecie prive di quel quid pluris tecnologico (es. collegamento a periferiche per stampare ticket o ricevute di gioco) necessario – ad avviso dei Giudici – per assimilare un comune PC ad un congegno da intrattenimento. In assenza di tale quid pluris strutturale, per effetto della decisione della Consulta, la condotta non trova, oggi, alcuna copertura sanzionatoria nell’ordinamento.
Da ciò l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione.
Si tratta di una pronuncia di particolare importanza, poiché agisce come sigillo ai principi di legalità e ragionevolezza, rafforzando la libertà di iniziativa economica degli esercenti (tra cui PVR ed internet point), nel solco tracciato dalla storica sentenza n. 104/2025 della Corte Costituzionale.
Vista la rilevanza e l’attualità delle questioni, la sentenza sarà oggetto di un approfondimento a firma dell’avv. Riccardo Ripamonti nel prossimo numero di Jamma Magazine.







