Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto la richiesta di sospensione presentata da una società titolare di una concessione per la gestione di una sala bingo a Novara, confermando in questa fase cautelare la validità del provvedimento con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto la decadenza della concessione.
Il provvedimento impugnato, adottato il 9 dicembre 2025, riguarda la concessione per la raccolta del gioco del bingo in proroga. La società ricorrente aveva chiesto al tribunale l’annullamento dell’atto e la sospensione dei suoi effetti, contestando anche diversi atti collegati del procedimento amministrativo, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, alcune note dell’amministrazione e un verbale di sopralluogo.
Secondo quanto ricostruito nell’ordinanza, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto la decadenza ritenendo che la sala avesse interrotto l’attività di gioco per un periodo superiore a trenta giorni senza autorizzazione, circostanza che, secondo la convenzione di concessione, legittima l’adozione del provvedimento.
Il collegio ha ritenuto che, allo stato degli atti e nell’ambito della valutazione sommaria propria della fase cautelare, il ricorso non presenti il necessario “fumus” di fondatezza. Dalla documentazione acquisita emerge infatti che la società ha perso la disponibilità dei locali nei quali veniva svolta l’attività di raccolta del gioco.
In particolare, l’ordinanza evidenzia che il Tribunale di Novara ha disposto lo sfratto dell’immobile con decorrenza dal 12 settembre 2025, mentre l’ultimo giorno di trasmissione dei dati di gioco risulta essere il 30 settembre 2025. L’amministrazione avrebbe appreso dell’inattività della sala soltanto a seguito di un sopralluogo effettuato il 15 ottobre 2025, dal quale è emerso che i locali erano in fase di smantellamento e che l’attività risultava sospesa.
Nel provvedimento di decadenza, inoltre, l’Agenzia ha rilevato la genericità delle comunicazioni inviate dalla società, che aveva attribuito la perdita dei locali a un provvedimento giudiziario senza averne dato preventiva comunicazione all’amministrazione. La società aveva anche fatto riferimento a un possibile intervento sulla compagine societaria e alla ricerca di una nuova sede per ripristinare l’attività, chiedendo un termine di novanta giorni per presentare un piano operativo, senza tuttavia indicare concretamente il nuovo sito.
Il tribunale ha osservato che l’amministrazione era legittimata a esercitare la facoltà di revoca prevista dalla convenzione di concessione, proprio in presenza di una sospensione non autorizzata dell’attività di gioco per oltre trenta giorni, anche non consecutivi.
Secondo il TAR, inoltre, la perdita della disponibilità dei locali non può essere considerata un evento improvviso o imprevedibile. Dagli atti risulta infatti che sin dal 2018 era pendente un giudizio per morosità promosso dal proprietario dell’immobile, conclusosi poi con esito sfavorevole per la società concessionaria. Alla luce di tale situazione, la società avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente per garantire la continuità del servizio, anche considerando i tempi tecnici necessari per il trasferimento della sala bingo e gli adempimenti previsti dalla normativa e dalla convenzione concessoria.
Il collegio ha quindi ritenuto che la perdita della disponibilità dei locali sia, di per sé, sufficiente a sostenere la legittimità del provvedimento di decadenza, anche alla luce del carattere plurimotivato dell’atto impugnato.
Per queste ragioni il TAR Lazio ha respinto la domanda cautelare, lasciando quindi efficace il provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in attesa della decisione nel merito del ricorso.
Le spese della fase cautelare sono state compensate, in considerazione della complessità e della particolarità della controversia.







