Nessun automatismo tra l’incostituzionalità della Balduzzi e la tassazione di cui all’art.1, comma 646, legge 190/2014 sul gioco illecito, considerato che quest’ultima norma è inapplicabile ai computer a libera navigazione ed essendo limitata solo a totem esclusivamente destinati al gioco illegale.
Questo è il corollario che scaturisce dall’Ordinanza emessa il 26.1.2026, con cui la Suprema Corte, pur affermando l’indipendenza tra le due disposizioni di legge, rigettando il ricorso e la proposta di costituzionalità avanzata dal ricorrente per dedotta analogia tra le due norme, ha tuttavia delimitato in modo netto la portata della disposizione tributaria, dichiarandola non estensibile ai computer a libera navigazione.
Questo il principio di diritto affermato: “la intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 7, comma 3-quater, d.L. n. 158/2012, c.d. “decreto Balduzzi”, convertito con modificazioni dalla legge n. 168/2012, operata dalla sentenza Corte cost. n. 105 del 2025, non fa venire meno la debenza dei tributi dovuti a seguito dell’esercizio dell’attività di gioco illegale in quanto essa trova il suo fondamento normativo sull’art. 1, comma 646, lettera b), della L. n. 190 del 2014”; e queste le considerazioni della stessa Suprema Corte:” tale disposizione – diversamente e del tutto autonomamente da quella dichiarata incostituzionale – si dirige, nell’identificare la fattispecie impositiva e il soggetto passivo del tributo, al solo gioco illegale, fenomeno certo non tutelato dalla libertà d’impresa la cui giusta protezione ha inteso garantire la pronuncia della Consulta; – essa è allora del tutto sprovvista di qualsiasi automatismo punitivo con riguardo agli apparecchi generalmente idonei alla navigazione in internet, che la disposizione non contempla e che non sono oggetto del giudizio”.







