HomeAttualitàMinori nell’agenzia scommesse, la Cassazione conferma le sanzioni: responsabile il titolare dell'esercizio

Minori nell’agenzia scommesse, la Cassazione conferma le sanzioni: responsabile il titolare dell’esercizio

La Corte di Cassazione ha confermato la validità delle sanzioni inflitte a una società titolare di un punto scommesse e al suo legale rappresentante per aver consentito la presenza di due minori intenti a giocare all’interno dell’agenzia. Con l’ordinanza n. 14283 depositata il 14 maggio 2026, la Seconda Sezione civile ha respinto il ricorso presentato contro l’ordinanza-ingiunzione emessa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ribadendo principi importanti sul sistema delle responsabilità nel settore del gioco pubblico. La vicenda nasce da un controllo effettuato nel 2020 presso un’agenzia di scommesse, dove i militari intervenuti avevano accertato la presenza di due ragazzi minorenni impegnati nell’attività di gioco. A seguito dell’ispezione, ADM aveva contestato la violazione delle norme che vietano la partecipazione ai giochi con vincita in denaro ai minori di 18 anni e aveva irrogato una sanzione amministrativa complessiva di 8mila euro.

In primo grado il Tribunale aveva accolto l’opposizione proposta dalla società e dal legale rappresentante, annullando l’ordinanza-ingiunzione. Secondo il giudice, infatti, l’amministrazione avrebbe errato nell’individuare la società come trasgressore principale e il rappresentante legale come obbligato solidale, in contrasto con il principio generale della legge 689 del 1981 secondo cui la responsabilità amministrativa è personale e fa capo alla persona fisica autrice della violazione. Il Tribunale aveva inoltre ritenuto insufficienti le successive rettifiche trasmesse dall’amministrazione rispetto ad alcuni errori presenti nel verbale originario di contestazione.

La Corte d’Appello aveva però completamente ribaltato quella decisione. I giudici milanesi avevano evidenziato che la normativa speciale sul gioco minorile contiene una disciplina autonoma rispetto alle regole generali sulle sanzioni amministrative. In particolare, la legge stabilisce espressamente che, quando titolare del punto gioco è una società, la responsabilità principale ricade direttamente sull’ente, mentre il legale rappresentante risponde in solido per il pagamento delle somme dovute.

Secondo la Corte territoriale, dunque, l’ordinanza-ingiunzione era stata emessa correttamente sia nei confronti della società sia del rappresentante legale.

La Cassazione ha ora confermato integralmente questa impostazione. Nell’ordinanza, i giudici sottolineano che la norma speciale deroga chiaramente alla disciplina generale prevista dalla legge 689/1981. Il legislatore, osserva la Suprema Corte, può attribuire la responsabilità amministrativa direttamente alla persona giuridica quando la violazione deriva dall’organizzazione dell’attività imprenditoriale, come avviene nel caso del mancato controllo sull’accesso dei minori alle aree di gioco.

La Corte evidenzia inoltre che non esiste alcun ostacolo costituzionale a questo modello di responsabilità, richiamando implicitamente anche il sistema previsto dal decreto legislativo 231 del 2001 sulla responsabilità degli enti.

Respinte anche tutte le contestazioni relative ai presunti vizi formali del verbale di contestazione. I ricorrenti sostenevano che il primo verbale contenesse errori rilevanti, poi corretti con una successiva integrazione, e che tali irregolarità avessero compromesso il loro diritto di difesa.

Per la Cassazione, tuttavia, i vizi formali assumono rilievo soltanto quando impediscono concretamente al destinatario di esercitare le proprie difese. Nel caso esaminato, invece, la successiva comunicazione integrativa aveva chiarito gli elementi mancanti, indicando correttamente l’autorità competente, le modalità per presentare memorie difensive e quelle per il pagamento in misura ridotta.

I giudici sottolineano inoltre che i ricorrenti non avevano nemmeno richiesto formalmente di essere ascoltati dall’amministrazione durante il procedimento, circostanza che rendeva infondata anche la doglianza relativa alla mancata audizione.

La Suprema Corte ha quindi rigettato definitivamente il ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Non solo: essendo il ricorso ritenuto conforme a una proposta di definizione accelerata per manifesta infondatezza, la Cassazione ha applicato anche l’articolo 96 del codice di procedura civile, imponendo una ulteriore condanna economica per lite ritenuta sostanzialmente temeraria.

Redazione Jamma
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