Il Tribunale dell’Unione europea ha respinto il ricorso presentato da Veikkaus Oy, società finlandese attiva nel settore dei giochi e delle lotterie, confermando la decisione dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) che aveva negato, per gran parte dei servizi richiesti, la registrazione del marchio dell’Unione europea “FOR BETTER GAMING – VEIKKAUS”.
Con la sentenza pronunciata oggi, 1° luglio 2026 i giudici di Lussemburgo hanno stabilito che il segno richiesto è privo del necessario carattere distintivo intrinseco per numerosi servizi legati al gaming, alle scommesse, ai casinò, alle lotterie, ai giochi online e allo sviluppo di software per il gioco.
La domanda di registrazione era stata presentata nell’agosto 2024 e riguardava, tra gli altri, servizi commerciali, di intrattenimento e tecnologici rientranti nelle classi 35, 41 e 42 della classificazione di Nizza. L’EUIPO aveva già accolto solo una parte della richiesta, limitatamente ad alcuni servizi di consulenza commerciale, pubblicazioni elettroniche e servizi scientifici e tecnologici, respingendo invece la registrazione per tutte le attività direttamente collegate al settore del gioco.
Al centro della controversia vi era l’interpretazione del segno “FOR BETTER GAMING – VEIKKAUS”. Secondo Veikkaus, il termine “Veikkaus”, pur corrispondendo originariamente in finlandese a “scommessa” o “pronostico”, sarebbe ormai identificato dal pubblico esclusivamente con la società stessa, grazie all’uso protratto negli anni e alla forte notorietà acquisita in Finlandia.
L’azienda sosteneva quindi che la presenza di questo elemento all’interno del marchio fosse sufficiente a conferirgli carattere distintivo e a identificare chiaramente l’origine commerciale dei servizi.
Il Tribunale non ha condiviso questa impostazione.
Nella sentenza viene chiarito che, ai fini della registrazione di un marchio dell’Unione europea, occorre distinguere nettamente tra il carattere distintivo intrinseco di un segno e quello acquisito attraverso l’uso sul mercato.
I giudici ricordano che l’articolo 7 del Regolamento UE 2017/1001 prevede due valutazioni differenti: da un lato il carattere distintivo originario del marchio e, dall’altro, l’eventuale carattere distintivo acquisito successivamente grazie all’utilizzo commerciale.
Secondo il Tribunale, nella fase dedicata all’esame del carattere distintivo intrinseco non può essere attribuito rilievo alla notorietà maturata nel tempo da uno degli elementi che compongono il marchio.
La Corte osserva che il pubblico finlandese continuerà a comprendere il termine “Veikkaus” nel suo significato letterale di “scommessa” o “gioco di pronostici” e interpreterà l’intera espressione “FOR BETTER GAMING – VEIKKAUS” come “per un gioco migliore – scommesse/pronostici”.
Per i servizi richiesti, tutti strettamente collegati al settore del gambling, tale formulazione viene percepita come un semplice messaggio promozionale che enfatizza la qualità dei servizi offerti e non come un’indicazione della loro provenienza commerciale.
Secondo i giudici, lo slogan non presenta elementi di originalità, ambiguità, sorpresa o particolari giochi linguistici tali da richiedere uno sforzo interpretativo o da renderlo memorabile come marchio.
Il Tribunale ha inoltre escluso che la presenza del trattino tra “FOR BETTER GAMING” e “VEIKKAUS” possa modificare questa percezione, osservando che i due elementi formano comunque un insieme coerente e immediatamente comprensibile.
Respinta anche la tesi secondo cui il precedente riconoscimento del marchio VEIKKAUS, registrato grazie al carattere distintivo acquisito con l’uso, avrebbe dovuto automaticamente estendersi al nuovo segno composto.
Accogliere questa impostazione, osserva la sentenza, significherebbe cancellare la distinzione prevista dalla normativa europea tra carattere distintivo originario e carattere distintivo acquisito successivamente attraverso l’uso sul mercato.
Il Tribunale ha inoltre ricordato che le precedenti registrazioni ottenute in Finlandia o altri esempi di marchi analoghi non vincolano l’EUIPO, poiché il sistema del marchio dell’Unione europea costituisce un ordinamento autonomo rispetto ai sistemi nazionali.
Di conseguenza, il ricorso è stato integralmente respinto.
Resta comunque aperta un’ulteriore questione. La stessa Camera di ricorso dell’EUIPO aveva infatti rinviato il fascicolo all’esaminatore affinché valuti separatamente la domanda subordinata di Veikkaus relativa al possibile riconoscimento del carattere distintivo acquisito attraverso l’uso del marchio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del Regolamento UE 2017/1001. Tale valutazione non era oggetto della presente causa e dovrà essere esaminata in un procedimento distinto.






