L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha diffuso un comunicato per chiarire il divieto di offrire gettoni o lingotti d’oro come premi nelle manifestazioni a premio. La precisazione arriva in seguito a un parere reso dall’Avvocatura Generale dello Stato e riguarda un tema che ha sollevato numerosi dubbi tra gli operatori del settore promozionale.
Secondo quanto riportato, l’articolo 4 del DPR 26 ottobre 2001, n. 430, elenca in modo tassativo le tipologie di premi consentiti: beni, servizi, sconti di prezzo e documenti di legittimazione. I premi in oro, essendo immediatamente monetizzabili, sono considerati assimilabili al denaro e quindi non ammessi, poiché riconducibili alla logica della lotteria, attività riservata allo Stato.
L’Agenzia chiarisce che l’utilizzo di premi in gettoni o lingotti d’oro non è consentito neppure in via analogica o estensiva, in quanto configurerebbe una violazione del sistema di tutela del monopolio statale dei giochi. Tali pratiche saranno soggette a vigilanza e, se rilevate, porteranno all’ordine di cessazione delle manifestazioni a premio non conformi.
Il comunicato è rivolto a tutti i soggetti promotori di manifestazioni a premio, alle Camere di commercio e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L’Agenzia invita a conformare le iniziative promozionali alla normativa vigente, per evitare violazioni e sanzioni, riaffermando così il principio secondo cui il presidio pubblico sui giochi e premi monetari non può essere aggirato attraverso iniziative commerciali.







