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Lotto, mancati riversamenti per 12mila euro: la Corte dei Conti condanna il ricevitore, la ludopatia non esclude la responsabilità

La dipendenza da gioco non basta a escludere la responsabilità contabile. È questo, in estrema sintesi, il messaggio che emerge da una recente sentenza della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia, depositata il 27 gennaio 2026, che ha condannato la titolare di una ricevitoria del Lotto per il mancato riversamento all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di oltre 12.600 euro relativi a giocate raccolte nel 2024.

La vicenda riguarda una rivendita di generi di monopolio con annessa ricevitoria del Lotto, operativa sulla base di un contratto-concessione stipulato nel dicembre 2019, con decorrenza dal 1° gennaio 2020 e scadenza fissata al 31 dicembre 2028. Secondo l’accusa della Procura regionale, la concessionaria non avrebbe riversato nei termini previsti i proventi del Lotto relativi a tre settimane contabili, comprese tra fine ottobre e metà novembre 2024.

L’importo contestato in origine ammontava a oltre 25 mila euro, ma nel corso del tempo una parte è stata recuperata: una quota è stata versata tardivamente e un’altra è stata incassata dall’Agenzia tramite la polizza fideiussoria collegata al rapporto concessorio. Il residuo rimasto insoluto, pari a 12.603,76 euro, è diventato il cuore del giudizio.

Nel processo la difesa non ha contestato la ricostruzione economica del danno, ma ha tentato di spostare il confronto sul terreno dell’elemento soggettivo. La concessionaria, infatti, aveva avviato un percorso con i servizi sociali e con il SerD, dichiarando una condizione di dipendenza da gioco d’azzardo patologico e abuso di alcol. Da qui la tesi difensiva: la ludopatia, secondo l’impostazione proposta, avrebbe inciso in modo determinante sulla capacità di autodeterminazione, fino a escludere o attenuare la responsabilità amministrativa.

La Corte, però, non ha accolto questa linea. Il Collegio ha evidenziato come la certificazione sanitaria della dipendenza da gioco fosse stata rilasciata solo nel giugno 2025, mentre i mancati riversamenti risalivano all’autunno 2024. In sostanza, mancava una prova idonea a dimostrare che, al momento dei fatti, la patologia fosse già presente e soprattutto che fosse di intensità tale da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere o, comunque, sulla possibilità di adempiere agli obblighi di riversamento.

Anche un altro elemento ha pesato nella valutazione: la richiesta di amministrazione di sostegno e la formalizzazione del percorso sanitario risultano avviate solo dopo la notifica dell’invito a dedurre, cioè quando la contestazione era già emersa. Un passaggio che, nella lettura della Corte, indebolisce ulteriormente l’idea che la dipendenza possa essere invocata come causa idonea a interrompere il nesso soggettivo della responsabilità.

Sul piano giuridico, la sentenza richiama un punto centrale per tutto il comparto: il concessionario della ricevitoria del Lotto è qualificato come agente contabile e, in quanto tale, è sottoposto a un regime particolarmente rigoroso. L’obbligazione di riversamento delle somme incassate viene qualificata come obbligazione restitutoria. Ne consegue che grava integralmente sul concessionario la prova liberatoria, ossia la dimostrazione di aver regolarmente riversato quanto dovuto o di non aver potuto adempiere per causa a lui non imputabile, come caso fortuito o forza maggiore.

In assenza di tale prova, la responsabilità resta pienamente configurabile. E nel caso esaminato la Corte ha ritenuto che tutti gli elementi fossero presenti, accogliendo integralmente la domanda della Procura contabile.

Redazione Jamma
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