La Corte Suprema austriaca si è pronunciata su un caso che ha riacceso il dibattito sul confine tra videogioco e gioco d’azzardo: le cosiddette “lootbox”, meccaniche diffuse in molti titoli digitali, sono da considerarsi gioco d’azzardo ai sensi della legge austriaca sui giochi? La risposta della Corte è no.
Il caso riguardava un videogiocatore che, tra il 2017 e il 2021, aveva speso circa 20.000 euro in una nota simulazione calcistica online. In questo gioco, i partecipanti costruiscono una squadra virtuale acquistando calciatori digitali, disponibili anche tramite “lootbox”: contenitori virtuali dal contenuto casuale, acquistabili con “Points”, a loro volta comprati con denaro reale. L’assegnazione dei contenuti avviene attraverso un algoritmo programmato dal produttore del gioco, con esito parzialmente affidato al caso.
Il ricorrente sosteneva che l’acquisto e l’apertura delle lootbox costituissero gioco d’azzardo illegale, in quanto né il produttore né il distributore del gioco disponevano di una concessione in materia. Di conseguenza, chiedeva la restituzione dell’intero importo speso.
La Corte Suprema ha respinto il ricorso, stabilendo che l’acquisto delle lootbox non può essere valutato separatamente dal videogioco nel suo complesso. Secondo la Corte, è necessario considerare l’intera esperienza ludica, incluse le meccaniche casuali, per stabilire se si rientri nella definizione di gioco d’azzardo prevista dalla normativa.
In base alla normativa nazionale, un gioco d’azzardo si configura quando l’esito dipende prevalentemente o esclusivamente dal caso. Tuttavia, nel caso in esame, le abilità del giocatore – tattica, strategia e destrezza nell’uso del controller – incidono in modo determinante sull’andamento e sull’esito delle partite. Pertanto, anche se il contenuto delle lootbox è assegnato in modo casuale, l’esperienza di gioco non si fonda solo sulla fortuna.
La Corte ha quindi concluso che non sussistono gli estremi per qualificare la simulazione calcistica come gioco d’azzardo. Non vi è un’affidamento irrazionale sull’esito, ma una concreta possibilità per il giocatore di influenzare il risultato attraverso le proprie capacità. Di conseguenza, l’elemento del caso non prevale e non si configura una violazione della normativa sui giochi.
Questa decisione segna un importante precedente in materia e conferma l’orientamento secondo cui, almeno in Austria, le lootbox non sono automaticamente assimilabili al gioco d’azzardo, a condizione che l’esperienza videoludica consenta una reale incidenza delle abilità del giocatore sull’esito complessivo.







