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Licenza scommesse a Reggio Calabria, il CdS annulla lo stop del Tar al diniego della Questura: “Autonomia della P.S. prevale su interdittiva antimafia”

Il Consiglio di Stato, con un’ordinanza della Sezione Terza pronunciata nella camera di consiglio del 5 marzo 2026, ha accolto l’appello cautelare presentato dal Ministero dell’Interno e dalla Questura di Reggio Calabria, riformando la precedente decisione del Tar Calabria – sezione staccata di Reggio Calabria che aveva concesso la sospensione del diniego relativo a una licenza per la raccolta di scommesse.

Il giudizio riguarda il rilascio della licenza prevista dall’articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, necessaria per l’esercizio dell’attività di raccolta scommesse. In primo grado il Tar aveva accolto la domanda cautelare presentata da una ditta individuale con sede nel territorio della provincia di Reggio Calabria, consentendo temporaneamente la sospensione degli effetti del provvedimento amministrativo contestato.

Con l’ordinanza adottata in sede cautelare, il Consiglio di Stato ha invece ritenuto che l’appello dell’amministrazione presenti elementi di fondatezza, sottolineando in particolare che la valutazione effettuata dalla Questura per il rilascio della licenza di pubblica sicurezza è autonoma rispetto a quella del Prefetto in materia di interdittiva antimafia.

Secondo il Collegio, gli elementi che avevano determinato l’informativa prefettizia possono essere considerati ostativi al rilascio della licenza anche nel caso in cui l’impresa sia stata successivamente ammessa al controllo giudiziario, misura che comporta la sospensione dell’efficacia dell’interdittiva. La sospensione dell’informativa antimafia, infatti, non elimina la possibilità per l’autorità di pubblica sicurezza di valutare autonomamente i medesimi elementi nell’ambito del procedimento relativo alla licenza per le scommesse.

Nell’ordinanza viene inoltre affrontato il tema del pregiudizio grave e irreparabile prospettato dalla parte ricorrente in primo grado. Il Consiglio di Stato ha osservato che l’ammissione al controllo giudiziario consente comunque la prosecuzione dell’attività imprenditoriale, circostanza che esclude la sussistenza del periculum in mora ritenuto dal Tar.

Secondo i giudici di Palazzo Spada, l’impresa può infatti continuare nel frattempo a svolgere l’attività di bar, con la conseguenza che non emergono rischi immediati per la sopravvivenza economica dell’attività.

Alla luce di queste valutazioni, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare, riformando l’ordinanza del Tar Calabria e respingendo l’istanza cautelare proposta in primo grado. Il Collegio ha inoltre disposto la compensazione delle spese relative alla fase cautelare nei due gradi di giudizio.

Con lo stesso provvedimento è stato infine ordinato alla segreteria di trasmettere l’ordinanza al Tar competente per la sollecita fissazione dell’udienza di merito, nella quale sarà esaminata in via definitiva la controversia.

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