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Internet point e gioco d’azzardo online, la Corte d’Appello di Messina conferma le sanzioni solo per il pc collegato alla stampante

La Corte d’Appello di Messina è tornata a pronunciarsi sul tema delle sanzioni amministrative applicate agli internet point per l’utilizzo di personal computer collegati a piattaforme di gioco online, in un quadro normativo profondamente inciso dalla recente declaratoria di incostituzionalità della cosiddetta norma Balduzzi.

La controversia trae origine da un accertamento effettuato nel 2019 all’interno di un internet point, nel corso del quale erano stati rinvenuti sei personal computer e una stampante termica. L’amministrazione aveva contestato la violazione dell’articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ritenendo che tali apparecchiature fossero destinate, anche indirettamente, a consentire attività di gioco non conformi alle caratteristiche previste dalla normativa, irrogando una sanzione particolarmente elevata, accompagnata dalla chiusura dell’esercizio e dalla confisca delle apparecchiature.

Il Tribunale di Messina, in primo grado, aveva accolto solo parzialmente l’opposizione, confermando la sanzione limitatamente a un solo computer, quello collegato alla stampante termica, ed escludendo invece ogni responsabilità con riferimento agli altri dispositivi messi a disposizione dell’utenza, qualificati come semplici pc destinati alla libera navigazione internet. Da qui l’appello principale dell’amministrazione e l’appello incidentale del titolare dell’esercizio.

La Corte d’Appello ha respinto entrambe le impugnazioni, confermando integralmente la decisione di primo grado. Nel ricostruire il quadro giuridico di riferimento, i giudici hanno ribadito un principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità: le sanzioni previste dall’articolo 110 del TULPS colpiscono esclusivamente apparecchi da intrattenimento e gioco che presentino le caratteristiche tipizzate dalla norma, e non possono essere estese, in via interpretativa, a generici personal computer privi di un quid pluris che li renda funzionalmente destinati al gioco.

Secondo la Corte, la mera possibilità per un computer di collegarsi a siti di gioco online non è sufficiente, di per sé, a integrare l’illecito. I pc messi a disposizione dei clienti per la libera navigazione, anche se occasionalmente utilizzati per accedere a piattaforme di gioco legali, non possono essere assimilati agli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 110 TULPS, che presuppongono caratteristiche tecniche ben definite, come il collegamento alla rete telematica del sistema di gioco e la presenza di dispositivi di accettazione del denaro o di titoli di pagamento.

Diversa è stata invece la valutazione relativa al computer collegato alla stampante termica. In questo caso, la Corte ha ritenuto corretta la conclusione del giudice di primo grado, secondo cui la presenza della stampante, unitamente al rinvenimento di promemoria di scommesse e prenotazioni, costituiva un elemento oggettivo idoneo a trasformare quel dispositivo in uno strumento concretamente utilizzabile per la raccolta di scommesse, attività non consentita nell’ambito di un semplice punto vendita ricariche. La stampante termica, infatti, è stata considerata un accessorio non neutro, tipicamente funzionale alla stampa di ricevute o ticket di gioco, e tale da mutare la destinazione d’uso del pc cui era collegata.

Ampio spazio è stato dedicato anche agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 2025, che ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 7, comma 3-quater, del decreto Balduzzi e della relativa sanzione. La Corte d’Appello ha chiarito che tale pronuncia ha certamente espunto dall’ordinamento il divieto generalizzato di messa a disposizione di apparecchiature idonee alla navigazione internet, ma non incide automaticamente su fattispecie diverse, come quella oggetto del giudizio, fondata sull’articolo 110 del TULPS. In altri termini, venuto meno il divieto indiscriminato relativo ai computer e ai dispositivi a navigazione libera, resta comunque possibile sanzionare quelle condotte che, sulla base di elementi concreti, dimostrino un utilizzo degli apparecchi come strumenti di gioco non autorizzato.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha ritenuto che la sentenza di primo grado fosse corretta sia nell’escludere la sanzionabilità dei pc “neutri”, sia nel confermare l’illecito limitatamente al dispositivo dotato di stampante termica. Entrambi gli appelli sono stati quindi rigettati, con compensazione integrale delle spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza.

La decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale che, dopo l’intervento della Corte costituzionale, tende a delimitare con maggiore precisione l’ambito applicativo delle sanzioni in materia di gioco, evitando letture estensive che finirebbero per colpire attività lecite come quella degli internet point, ma al tempo stesso mantenendo ferme le ipotesi in cui emergano elementi concreti di raccolta o facilitazione del gioco non autorizzato. nb

Redazione Jamma
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