La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul regime dell’imposta unica sulle scommesse e, in particolare, sulla posizione dei Centri Trasmissione Dati (CTD), confermando un orientamento ormai consolidato e respingendo le principali contestazioni mosse dai gestori. Con l’ordinanza n. 8245 del 2 aprile 2026, la Sezione tributaria affronta una vicenda relativa all’anno d’imposta 2016, chiudendo il contenzioso con un esito che rafforza la linea già tracciata negli ultimi anni.
Il caso prende avvio da un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per oltre 59mila euro, tra imposta, interessi e sanzioni, nei confronti di un gestore di CTD collegato a un bookmaker estero privo di concessione. In primo grado il ricorso era stato respinto, mentre in appello la Corte di giustizia tributaria aveva accolto solo parzialmente le doglianze, limitatamente al tema delle sanzioni.
Arrivati in Cassazione, entrambe le parti hanno impugnato la decisione, ma con esiti molto diversi. Il ricorso dell’Agenzia è stato dichiarato inammissibile per un vizio formale tutt’altro che marginale: l’esposizione dei fatti risultava costruita mediante un “copia-incolla” di una sentenza relativa a un diverso contribuente e a un differente rapporto fiscale. Una carenza che, secondo i giudici, viola apertamente i requisiti di chiarezza e specificità richiesti dall’articolo 366 del codice di procedura civile.
Diverso il destino del ricorso del contribuente, esaminato nel merito e respinto integralmente. Il cuore della controversia riguardava, da un lato, la soggettività passiva del CTD ai fini dell’imposta unica e, dall’altro, la legittimità del metodo di calcolo adottato dall’amministrazione.
Sul primo punto, la Cassazione ribadisce senza esitazioni che anche il titolare del centro trasmissione dati è soggetto passivo dell’imposta, in solido con il bookmaker estero. Non si tratta di una novità, ma della conferma di un indirizzo ormai stabile, costruito anche alla luce degli interventi della Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell’Unione europea. L’imposta, sottolinea la Corte, colpisce l’attività di raccolta delle scommesse sul territorio italiano, indipendentemente dal fatto che essa avvenga all’interno o al di fuori del sistema concessorio.
Viene così riaffermato un principio chiave: l’equiparazione tra operatori autorizzati e non autorizzati non ha natura sanzionatoria, ma risponde all’esigenza di garantire parità di condizioni fiscali. In questo quadro, il CTD non è un soggetto meramente accessorio, ma partecipa direttamente all’organizzazione e all’esercizio delle scommesse, assumendo quindi un ruolo rilevante anche sotto il profilo tributario.
La Corte respinge anche le critiche al meccanismo di determinazione dell’imposta, basato sul criterio forfettario del triplo della media provinciale della raccolta, con applicazione dell’aliquota dell’8%. Si tratta di un metodo induttivo che, secondo i giudici, trova giustificazione nella difficoltà di ricostruire i flussi reali delle giocate per operatori non collegati al totalizzatore nazionale. Una soluzione ritenuta ragionevole e coerente con il sistema, anche perché lascia al contribuente la possibilità di fornire prova contraria.
Non trovano spazio neppure le censure di legittimità costituzionale e di incompatibilità con il diritto europeo. La disciplina, osserva la Cassazione, non introduce discriminazioni né restrizioni alla libertà di stabilimento o di prestazione dei servizi, ma mira piuttosto a riequilibrare il mercato tra concessionari e operatori privi di titolo.







