Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con la sentenza pubblicata il 27 marzo 2026, ha accolto il ricorso presentato da Saita S.r.l. contro il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, intervenendo sui criteri di distribuzione delle sovvenzioni destinate agli ippodromi italiani.
Al centro della controversia vi è il sistema introdotto dai decreti ministeriali tra dicembre 2024 e marzo 2025, che ha ridefinito la classificazione degli ippodromi e i criteri di assegnazione dei contributi pubblici. In particolare, il decreto del 25 marzo 2025 aveva suddiviso le strutture in quattro categorie – strategiche, nazionali, regionali e promozionali – stabilendo che una parte rilevante delle risorse fosse destinata solo alle prime tre, escludendo di fatto gli ippodromi classificati come “promozionali”.
Proprio questa esclusione è stata ritenuta illegittima dai giudici amministrativi. Il Tar ha evidenziato come la normativa di riferimento preveda una funzione remunerativa delle sovvenzioni per l’insieme degli ippodromi, senza distinzioni tali da giustificare l’esclusione totale di alcune categorie dalla ripartizione delle risorse residue. Secondo la sentenza, la scelta dell’amministrazione risulta priva di adeguata motivazione e in contrasto con i principi di ragionevolezza e trasparenza.
Il caso specifico riguarda l’ippodromo del Cirigliano di Aversa, gestito da Saita S.r.l., che si era classificato nelle ultime posizioni della graduatoria nazionale per il trotto, rientrando così tra gli impianti a valenza promozionale. Alla società era stata riconosciuta solo la copertura dei costi minimi legati alle giornate di corse e alle riprese televisive, senza accesso alle ulteriori quote di finanziamento legate alla classifica e alla rilevanza nel sistema ippico.
Il Tar ha inoltre censurato l’introduzione stessa della nuova classificazione, rilevando come le categorie di “valenza strategica, nazionale, regionale e promozionale” siano state definite senza esplicitare in modo chiaro i criteri e i parametri alla base di tale distinzione. L’amministrazione, secondo i giudici, avrebbe dovuto motivare in maniera puntuale sia la creazione di queste categorie sia le conseguenze economiche derivanti dalla loro applicazione.
Pur accogliendo il ricorso, il Tribunale ha stabilito che i provvedimenti impugnati continueranno a produrre effetti temporaneamente, per evitare interruzioni nel finanziamento del settore. Il Ministero dovrà ora riformulare i criteri entro 90 giorni, chiarendo le motivazioni delle scelte adottate e rivalutando la posizione degli ippodromi coinvolti.
La sentenza sottolinea anche un principio più generale: pur non esistendo un diritto assoluto alla sovvenzione pubblica, l’assegnazione delle risorse deve avvenire secondo criteri trasparenti, coerenti e non discriminatori, in modo da garantire equità tra gli operatori e tutelare la credibilità dell’azione amministrativa.
Con questa decisione, il Tar interviene su un nodo centrale per il futuro dell’ippica italiana, imponendo una revisione delle politiche di finanziamento e aprendo un confronto più ampio sulla sostenibilità e sull’organizzazione del comparto.







