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Global Starnet Ltd, no del Consiglio di Stato alla sospensiva sulla rateizzazione del debito erariale

Il Consiglio di Stato ha confermato il rigetto della richiesta cautelare presentata da Global Starnet Ltd nell’ambito della controversia relativa alla rateizzazione di un debito derivante da una sentenza della Corte dei Conti. Con l’ordinanza depositata il 5 giugno 2026, i giudici di Palazzo Spada hanno respinto l’appello proposto dalla società contro la precedente decisione del Tar Lazio, che già ad aprile aveva negato la tutela cautelare richiesta.

La vicenda nasce dal provvedimento con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il 12 febbraio scorso, ha respinto l’istanza presentata da Global Starnet il 24 novembre 2025 per ottenere una dilazione del debito scaturito da una sentenza della magistratura contabile.

Contro il diniego dell’Agenzia, la società aveva presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio chiedendo, in via cautelare, la sospensione degli effetti del provvedimento. Il Tar, con l’ordinanza n. 2389 del 22 aprile 2026, aveva però respinto la richiesta.

Nella decisione, la Quarta Ter del Tribunale amministrativo aveva evidenziato come il provvedimento contestato non avesse natura propriamente amministrativa. Secondo i giudici, infatti, la nota con cui l’Agenzia ha respinto la richiesta di rateizzazione costituirebbe un’espressione dell’autonomia negoziale dell’amministrazione e non l’esercizio di un potere autoritativo. Da questa qualificazione deriva una conseguenza processuale rilevante: la controversia apparterrebbe alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo.

Il Tar aveva inoltre richiamato una precedente pronuncia della stessa sezione, la sentenza n. 6555 del 2026, emessa nell’ambito di un ricorso promosso dalla società contro il silenzio serbato dall’amministrazione sulla medesima richiesta di transazione o rateizzazione, nella quale era già stata affermata la competenza del giudice ordinario.

Global Starnet ha quindi impugnato l’ordinanza cautelare davanti al Consiglio di Stato, ma anche il giudice d’appello ha ritenuto di non concedere la tutela richiesta.

Nell’ordinanza depositata il 5 giugno, la Sesta Sezione sottolinea come, già nella fase di sommaria valutazione tipica dei procedimenti cautelari, emergano “seri dubbi” sulla giurisdizione del giudice amministrativo rispetto alle domande formulate dalla società. Una valutazione che sostanzialmente conferma l’impostazione già adottata dal Tar Lazio.

Il Consiglio di Stato non entra nel merito della richiesta di rateizzazione né affronta la questione dell’effettiva possibilità per la società di ottenere una dilazione del debito. La decisione riguarda esclusivamente la fase cautelare e si concentra principalmente sul tema preliminare della competenza giurisdizionale.

La vicenda assume interesse per il settore dei giochi non tanto per il contenuto economico della controversia quanto per il principio processuale richiamato dai giudici. Secondo l’orientamento espresso sia dal Tar sia dal Consiglio di Stato, le richieste di transazione o rateizzazione relative a crediti derivanti da sentenze della Corte dei Conti non sembrano configurare l’esercizio di poteri amministrativi in senso stretto, ma rientrerebbero nell’ambito di rapporti di natura patrimoniale, con conseguente competenza del giudice ordinario.

La questione della giurisdizione potrebbe ora rappresentare il nodo centrale del contenzioso. Prima ancora di affrontare il merito della richiesta avanzata da Global Starnet Ltd, sarà infatti necessario stabilire quale sia il giudice competente a pronunciarsi sulla controversia.

Nel frattempo resta efficace il provvedimento con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha respinto la richiesta di rateizzazione del debito derivante dalla sentenza della Corte dei Conti, mentre le spese della fase cautelare sono state compensate sia dal Tar Lazio sia dal Consiglio di Stato.

Redazione Jamma
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