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Gioco pubblico, nel dossier del Senato sui contenziosi due pronunce della Corte Ue su concessioni e scommesse

Il Governo ha trasmesso al Senato il nuovo “Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l’Unione europea”, aggiornato al 31 marzo 2026, documento che fotografa le controversie, i rinvii pregiudiziali e le procedure che coinvolgono l’Italia davanti alle istituzioni europee.

Tra le numerose questioni esaminate nei primi tre mesi dell’anno figurano anche due casi di particolare interesse per il settore del gioco pubblico, entrambi affrontati dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nell’ambito di rinvii provenienti dalla giustizia amministrativa italiana.

Il primo riguarda le concessioni per la realizzazione e la gestione della rete telematica del gioco lecito tramite apparecchi da intrattenimento. La Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla possibilità di modificare le condizioni di esercizio di una concessione quando eventi straordinari e imprevedibili incidano in maniera significativa sull’equilibrio economico dell’attività.

Nell’ordinanza relativa alla causa C-437/24, originata da un rinvio del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, i giudici europei hanno stabilito che la normativa europea sulle concessioni si applica anche a concessioni aggiudicate prima dell’entrata in vigore della direttiva ma successivamente prorogate dal legislatore nazionale. La Corte ha inoltre chiarito che l’amministrazione non è obbligata a prevedere un procedimento finalizzato alla revisione delle condizioni economiche della concessione su richiesta del concessionario in presenza di eventi eccezionali che alterino il rischio operativo.

L’altro caso riguarda invece il sistema italiano di autorizzazione per la raccolta delle scommesse. Con l’ordinanza nella causa C-589/25, scaturita da un rinvio del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, la Corte ha esaminato la compatibilità con il diritto europeo della normativa nazionale che subordina l’attività di raccolta delle scommesse al possesso sia di una concessione pubblica sia di un’autorizzazione di polizia.

La Corte ha affermato che le norme europee sulla libertà di stabilimento e sulla libera prestazione dei servizi non impediscono, in linea di principio, l’esistenza di un sistema di questo tipo. Secondo i giudici di Lussemburgo, la disciplina può essere giustificata dall’esigenza di contrastare la criminalità organizzata nel settore del gioco e delle scommesse, obiettivo considerato di interesse generale e idoneo a legittimare specifiche restrizioni all’accesso al mercato.

Redazione Jamma
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