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Gioco online e postazioni PC: la Corte d’Appello di Palermo annulla l’ordinanza ADM

La Corte d’Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, ha accolto l’appello presentato dagli Avvocati Valentina Castellucci (in foto) e Luigia Scarbaci, annullando l’ordinanza-ingiunzione emessa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la contestata violazione dell’art. 110, comma 9, lett. f-quater, T.U.L.P.S.

La pronuncia si inserisce in uno dei terreni più delicati e discussi del settore del gioco pubblico segnando il confine, spesso sottile ma giuridicamente decisivo, tra la semplice messa a disposizione di un personal computer collegato a internet e la presenza di un vero e proprio apparecchio destinato al gioco. Un tema che, negli ultimi anni, ha alimentato un significativo contenzioso e che incide direttamente sull’attività degli operatori, chiamati a confrontarsi con una disciplina complessa, stratificata e di forte impatto sanzionatorio.

Nel caso esaminato, ADM aveva ritenuto che la presenza di PC, attraverso cui gli utenti potevano accedere a piattaforme di gioco online, integrasse la messa a disposizione di un apparecchio non conforme alle caratteristiche previste dai commi 6 e 7 dell’art. 110 T.U.L.P.S. Da tale presupposto era derivata l’irrogazione di una pesante sanzione amministrativa, poi confermata in primo grado dal Tribunale di Palermo.

La Corte d’Appello ha invece accolto la prospettazione difensiva, chiarendo che la mera disponibilità di un computer a navigazione libera non è sufficiente, di per sé, a integrare la fattispecie sanzionatoria contestata. Secondo il Collegio, l’applicazione dell’art. 110, comma 9, lett. f-quater, T.U.L.P.S. richiede la presenza di un quid pluris, ossia di elementi strutturali o funzionali idonei a trasformare il PC in un vero e proprio apparecchio da intrattenimento o da gioco.

Il cuore della decisione è proprio questo: non ogni strumento informatico collegato alla rete può essere automaticamente attratto nell’area applicativa della disciplina sugli apparecchi da gioco. Occorre verificare, in concreto, se il dispositivo sia dotato di caratteristiche ulteriori, tali da mutarne la natura e la funzione, rendendolo effettivamente assimilabile agli apparecchi regolati dall’art. 110 T.U.L.P.S.

La pronuncia assume ulteriore rilievo per il richiamo alla diversa disciplina di cui all’art. 7, comma 3-quater, del D.L. n. 158/2012, convertito nella L. n. 189/2012, norma che prevedeva una specifica fattispecie relativa alla messa a disposizione di apparecchiature telematiche idonee a consentire il gioco su piattaforme online, successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 104 del 2025.

Il risultato ottenuto dagli Avvocati Castellucci e Scarbaci assume, dunque, significativo rilievo non soltanto per il caso concreto, ma per l’intero comparto. La decisione contribuisce infatti a delimitare con maggiore precisione l’ambito applicativo dell’art. 110 T.U.L.P.S., escludendo automatismi interpretativi fondati sulla sola presenza di una postazione informatica con accesso alla rete e riaffermando, in materia sanzionatoria, l’esigenza di una rigorosa corrispondenza tra fatto contestato e norma applicata.

Redazione Jamma
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