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Giochi, niente nullità del contratto se mancano le probabilità di vincita e le avvertenze sui rischi di dipendenza

Una recente pronuncia in materia di giochi offre l’occasione per tornare su un tema che, negli ultimi anni, ha generato un ampio contenzioso nel settore del gioco pubblico: la natura degli obblighi informativi introdotti dal cosiddetto Decreto Balduzzi e le conseguenze derivanti dalla loro eventuale violazione.

La decisione, resa in sede di appello in una controversia promossa contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e da un concessionario, si inserisce nel solco dell’orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione e chiarisce definitivamente che la mancata indicazione, sui tagliandi delle lotterie, delle probabilità di vincita e degli avvertimenti sul rischio di dipendenza patologica non determina la nullità del contratto di gioco.

La vicenda processuale prende le mosse alcuni anni fa dalla domanda di un giocatore che aveva acquistato un numero considerevole di tagliandi di lotterie istantanee chiedendo la declaratoria di nullità, o in subordine l’annullamento, dei relativi contratti di partecipazione, con conseguente restituzione delle somme spese. A fondamento della domanda veniva dedotta la violazione dell’articolo 7, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 2012, disposizione che impone l’inserimento sui tagliandi di formule di avvertimento sui rischi connessi al gioco e delle probabilità di vincita.

In primo grado la domanda era stata accolta dal Tribunale ordinario, ritenendo che la disposizione avesse carattere imperativo e che la sua violazione comportasse la nullità dei contratti ai sensi dell’articolo 1418 c.c. Il giudice dell’appello, invece, ribalta integralmente l’impostazione, aderendo alla ricostruzione sistematica ormai affermatasi nella giurisprudenza di legittimità.

Il cuore della pronuncia è rappresentato dalla distinzione tra norme imperative di validità e norme imperative di comportamento. Distinzione che, negli ultimi anni, ha assunto un ruolo centrale nella teoria generale del contratto.

Secondo il Tribunale, l’obbligo informativo previsto dal Decreto Balduzzi costituisce una regola di condotta posta a presidio dei principi di correttezza, trasparenza e tutela del consumatore, ma non integra una norma conformativa della struttura negoziale. La sua violazione, pertanto, non incide sulla validità del contratto di lotteria.

La decisione richiama implicitamente il principio, ormai consolidato dopo la nota elaborazione delle Sezioni Unite del 2007, secondo cui non ogni violazione di norma imperativa produce nullità negoziale. La nullità virtuale ex art. 1418, comma 1, c.c. resta infatti confinata alle ipotesi in cui la disposizione violata incida direttamente sugli elementi essenziali o sulla liceità del contratto. Diversamente, la violazione di regole di comportamento può generare responsabilità, ma non determina automaticamente invalidità.

È proprio in questa prospettiva che la sentenza assume particolare rilievo sistematico. Il giudice riafferma infatti che gli obblighi introdotti dal legislatore in materia di gioco patologico perseguono finalità pubblicistiche di tutela sanitaria e di trasparenza, ma non trasformano il contratto di gioco in un contratto “a forma informativa vincolata”, nel quale l’omessa indicazione di determinate informazioni incida sulla stessa esistenza o validità del consenso.

Il ragionamento del Tribunale si rafforza ulteriormente attraverso il richiamo alla struttura della stessa norma. L’articolo 7 del Decreto Balduzzi, infatti, non prevede alcuna sanzione civilistica di nullità, ma contempla esclusivamente conseguenze di carattere amministrativo. Elemento che conferma come il legislatore abbia inteso presidiare l’obbligo informativo sul piano regolatorio e non su quello genetico del contratto.

Non meno significativo è il passaggio dedicato alle modalità alternative di assolvimento dell’obbligo informativo. La norma consente infatti, qualora le dimensioni del tagliando non permettano di riportare integralmente le probabilità di vincita, di rinviare ai siti istituzionali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Nel caso esaminato, tale rinvio risultava presente sui tagliandi.

Deve, inoltre, aggiungersi che l’articolo 7, comma 5, del D.L. 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, prevede che “…qualora l’entità dei dati da riportare è tale da non poter essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l’indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita sui siti istituzionali dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e di seguito, per successiva sua incorporazione, della Agenzia delle dogane e dei monopoli…” e che, dunque, il richiamo al sito internet possa, peraltro, ritenersi sufficiente quanto all’assolvimento della regola di condotta che secondo i Giudici di legittimità grava sul concessionario, tenuto conto delle dimensioni dei tagliandi oggetto di causa.

Il giudice considera quindi sufficiente il richiamo ai siti ADM, valorizzando un principio di “accessibilità dell’informazione” compatibile con la struttura materiale del prodotto di gioco. In controluce emerge anche un ulteriore profilo: quello della autoresponsabilità del giocatore. La sentenza lascia intendere che il consumatore mantiene comunque un onere minimo di attivazione, potendo consultare agevolmente le informazioni rese disponibili sui canali istituzionali.

Viene respinta anche la domanda subordinata di annullamento per dolo o vizio del consenso. Il Tribunale osserva che il mero silenzio o la semplice omissione informativa non integrano gli artifici e raggiri richiesti dall’articolo 1439 c.c. per configurare dolo determinante. In assenza di una condotta fraudolenta specificamente orientata a indurre in errore il contraente, non può parlarsi di vizio genetico della volontà.

Allo stesso modo, la decisione esclude la configurabilità di una responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. Sotto questo profilo il Collegio richiama i principi generali in materia di illecito aquiliano, ribadendo che grava sul danneggiato l’onere di dimostrare non solo la violazione dell’obbligo informativo, ma anche il nesso causale tra tale omissione e la conclusione del contratto. Prova che, nel caso concreto, non è stata ritenuta raggiunta.

Sul piano pratico, la pronuncia assume un rilievo importante anche per il mercato del gioco pubblico. La decisione contribuisce infatti a ridimensionare il contenzioso seriale restitutorio sviluppatosi negli anni attorno ai “Gratta e Vinci”, fondato proprio sulla pretesa nullità dei contratti per mancata indicazione delle probabilità di vincita.

Più in generale, la sentenza conferma la tendenza della giurisprudenza civile a evitare letture espansive della nullità contrattuale in ambiti regolati da discipline pubblicistiche settoriali. Una linea interpretativa che appare orientata a preservare la stabilità dei rapporti negoziali, relegando la violazione degli obblighi informativi sul terreno della responsabilità e delle sanzioni amministrative, salvo espressa previsione legislativa contraria.

Nel settore del gioco pubblico, dove la tutela del consumatore convive con esigenze di regolazione economica e sanitaria, il principio assume una portata particolarmente significativa. nb

Nota redazionale — Il presente contributo, redatto da professionisti regolarmente iscritti all’Ordine degli Avvocati, è strutturato nella forma della giurisprudenza commentata e si fonda su una sentenza pronunciata. Per esigenze di tutela della riservatezza, i dati identificativi delle parti coinvolte sono stati omessi. Su richiesta motivata da inviare a [email protected], è possibile ottenere ulteriori dettagli relativi all’ufficio giudiziario e agli estremi della decisione.

Redazione Jamma
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