La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi su un tema centrale nei rapporti tra operatori del gioco pubblico e sistema bancario: la natura e gli effetti delle garanzie rilasciate a favore dell’amministrazione concedente. Con l’ordinanza n. 12311/2026, la Terza Sezione civile ha respinto il ricorso di alcuni coobbligati, confermando la piena validità dell’escussione di garanzie bancarie rilasciate nell’ambito di concessioni per l’esercizio di giochi pubblici.
La vicenda trae origine dal rilascio, da parte di un istituto di credito, di due garanzie in favore dell’amministrazione competente, a copertura degli obblighi assunti da una società concessionaria di scommesse. A seguito dell’inadempimento, le garanzie erano state escusse e la banca aveva effettuato i pagamenti richiesti, attivando poi l’azione di rivalsa nei confronti dei coobbligati. Questi ultimi avevano contestato la legittimità dell’escussione, sostenendo – tra l’altro – che le somme richieste non rientrassero nell’oggetto della garanzia, in particolare per quanto riguarda penali e sanzioni.
Il nodo centrale della controversia riguarda la qualificazione giuridica della garanzia. I ricorrenti hanno cercato di ricondurre il rapporto allo schema della fideiussione, insistendo sulla necessità di limitare l’operatività della garanzia alle sole obbligazioni principali e non anche a poste accessorie come penali. La Corte, però, conferma l’impostazione dei giudici di merito: si tratta di un contratto autonomo di garanzia.
La distinzione non è meramente teorica. Come ribadito dalla Cassazione, il contratto autonomo di garanzia si caratterizza per l’assenza di accessorietà rispetto al rapporto principale. Il garante non è chiamato a “sostituirsi” al debitore, ma a trasferire su di sé il rischio economico dell’inadempimento, impegnandosi a pagare a semplice richiesta del beneficiario. In questo schema, la clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” assume valore decisivo, perché esclude la possibilità di opporre contestazioni relative al rapporto sottostante.
Proprio questo profilo è risultato determinante nel caso concreto. La clausola contrattuale prevedeva espressamente l’obbligo della banca di pagare “a prima richiesta scritta”, con rinuncia alle eccezioni e al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La Corte d’appello aveva valorizzato non solo tale clausola, ma anche l’intero assetto negoziale, ritenendo che la garanzia coprisse tutte le somme dovute in caso di inadempimento, comprese penali e sanzioni. Una lettura che la Cassazione ritiene plausibile e non sindacabile in sede di legittimità.
Il ricorso viene dichiarato inammissibile proprio perché, sotto la veste della violazione di legge, proponeva in realtà una diversa interpretazione del contratto, senza dimostrare un effettivo scostamento dai criteri legali di ermeneutica. In altri termini, i ricorrenti non hanno contestato il metodo interpretativo, ma il risultato, operazione che non è consentita in Cassazione.
Un secondo fronte difensivo riguardava l’asserita abusività dell’escussione. I ricorrenti sostenevano che la banca avrebbe dovuto opporsi alle richieste di pagamento, invocando la violazione dei principi di buona fede e correttezza. Anche su questo punto la Corte è netta: l’unico limite all’operatività del contratto autonomo di garanzia è rappresentato dall’exceptio doli, ossia dall’abuso manifesto del diritto da parte del beneficiario. Ma si tratta di un rimedio eccezionale, che richiede una prova immediata e incontestabile dell’inesistenza del credito o della fraudolenza della richiesta.
Nel caso concreto, tale prova non è stata fornita. Le contestazioni dei ricorrenti si muovevano sul piano del rapporto principale, mentre proprio la natura autonoma della garanzia impedisce di utilizzare queste eccezioni per bloccare il pagamento. La Corte ribadisce così un principio consolidato: non possono essere opposte al beneficiario della garanzia questioni che attengono al merito del rapporto sottostante.
Respinte anche le censure relative alla presunta violazione degli obblighi informativi da parte della banca. I ricorrenti lamentavano di non essere stati informati dei pagamenti effettuati, sostenendo di essere stati così privati di strumenti di tutela. La Corte d’appello aveva ritenuto tali questioni assorbite dall’accertamento della legittimità dell’escussione, e la Cassazione conferma questa impostazione, escludendo qualsiasi vizio di omessa pronuncia.
Non ha trovato accoglimento neppure l’eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, fondata sul richiamo al modello ABI. La censura viene dichiarata inammissibile per difetto di specificità, a fronte di una motivazione ritenuta adeguata e coerente.
Sul piano processuale, la decisione si chiude con il rigetto del ricorso e la conferma del principio di soccombenza per le spese, salvo una parziale compensazione nei confronti dell’istituto bancario originario.







