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Distanziometro e scuole dell’infanzia: il TAR Lazio chiede chiarimenti prima di decidere sulle licenze di gioco a Roma

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio torna su una controversia che intreccia disciplina del gioco pubblico e normativa sui cosiddetti “luoghi sensibili”, rinviando però ogni decisione di merito a fronte di un quadro istruttorio ritenuto ancora incompleto.

Con un’ordinanza pubblicata il 3 aprile 2026 (n. 6204/2026), la Prima Ter ha disposto una serie di approfondimenti nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito e di Roma Capitale – Municipio X, nell’ambito del giudizio promosso da una società operante nel settore del gioco contro il diniego della Questura di Roma al rilascio delle licenze ex art. 88 TULPS per l’attività di bingo e per la gestione di VLT.

Il provvedimento impugnato, adottato nel settembre 2025, si fonda sulla presunta presenza di luoghi sensibili nelle vicinanze dei locali individuati per l’esercizio dell’attività. Un elemento, questo, che – come spesso accade nel contenzioso sul gioco – si rivela tutt’altro che lineare, soprattutto quando riguarda strutture educative per l’infanzia.

Ed è proprio su questo punto che il TAR ha ritenuto necessario fermarsi. I giudici hanno evidenziato la necessità di chiarire con precisione la natura della struttura indicata come ostativa: una scuola dell’infanzia la cui qualificazione – e la cui eventuale assimilazione a un asilo nido – appare controversa anche alla luce delle difese delle parti.

Non si tratta di una distinzione meramente formale. La diversa classificazione incide infatti direttamente sull’applicazione delle norme comunali in materia di distanze, oltre che sull’individuazione stessa del perimetro dei luoghi sensibili. Per questo il Collegio ha chiesto al Ministero dell’Istruzione di chiarire se la struttura sia da considerarsi scuola dell’infanzia e se sia paritaria o meno, elemento che potrebbe incidere sul suo riconoscimento ai fini regolatori.

Parallelamente, al Municipio Roma X viene richiesto di fornire elementi puntuali sulla collocazione fisica delle strutture presenti nel complesso – distinguendo tra asilo nido e scuola dell’infanzia – e sulla loro distanza effettiva dai locali destinati all’attività di gioco. Un passaggio tutt’altro che secondario, considerando che le distanze sono spesso oggetto di interpretazioni divergenti e di contestazioni tecniche.

Ulteriori chiarimenti riguardano il rilascio delle autorizzazioni sanitarie e, soprattutto, la situazione concreta della struttura: il TAR vuole sapere se vi siano effettivamente bambini iscritti, e in quale fascia d’età, per verificare se il luogo sia realmente operativo e quindi rilevante ai fini del divieto.

La decisione del Collegio si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, in cui l’accertamento in fatto assume un ruolo centrale. Non basta, in altre parole, la mera esistenza formale di un luogo sensibile: è necessario verificarne la natura, la funzione effettiva e la concreta operatività.

Per questo motivo il giudizio viene sospeso in attesa degli approfondimenti richiesti, che dovranno essere forniti entro sessanta giorni. La causa tornerà quindi in discussione all’udienza pubblica del 14 luglio 2026.

Ancora una volta, il contenzioso sul gioco pubblico mette in luce le criticità applicative delle normative locali sulle distanze, soprattutto quando queste si confrontano con realtà complesse come poli educativi integrati o strutture multifunzionali. In attesa dei chiarimenti istruttori, resta aperta la questione di fondo: quanto possa dirsi effettivamente “sensibile” un luogo e con quali criteri debba essere valutato.

Redazione Jamma
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