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Distanziometro a Villamar (VS), Tar Sardegna conferma chiusura sala giochi: “Nessun difetto di istruttoria”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna ha respinto la richiesta di sospensione presentata da una società che gestisce un’attività di sala giochi nel comune di Villamar (VS), confermando in via cautelare l’efficacia dell’ordinanza comunale che dispone la cessazione immediata dell’attività.

Il ricorso era stato presentato contro il provvedimento con cui l’amministrazione comunale, applicando la legge regionale Sardegna n. 2 del 2019, aveva ordinato la chiusura della sala giochi e il ripristino della situazione precedente all’avvio dell’attività. Secondo quanto contestato dal Comune, l’esercizio sarebbe stato avviato in violazione delle norme sul distanziometro previste dalla normativa regionale.

In particolare, l’ordinanza comunale faceva riferimento alla mancata osservanza della distanza minima di 500 metri dai cosiddetti luoghi sensibili, tra cui l’Istituto Comprensivo Statale di Villamar e il Centro di Aggregazione sociale presenti nella stessa area. La società aveva quindi impugnato il provvedimento davanti al Tar chiedendone l’annullamento e, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia.

Nel giudizio si sono costituiti sia il Comune di Villamar sia l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Esaminata la domanda cautelare nella camera di consiglio del 4 marzo 2026, il collegio ha ritenuto che non sussistano i presupposti per sospendere l’efficacia dell’ordinanza comunale, evidenziando la mancanza del cosiddetto fumus boni iuris, ossia di elementi sufficienti a sostenere la fondatezza delle censure sollevate nella fase preliminare del giudizio.

Il Tar ha osservato che l’articolo 12 della legge regionale n. 2 del 2019 non ha natura meramente programmatica ma è immediatamente applicabile, richiamando sul punto un precedente orientamento della stessa sezione che aveva già escluso anche profili di illegittimità costituzionale della norma.

I giudici hanno inoltre rilevato che non emerge alcun difetto di istruttoria nel provvedimento adottato dal Comune. Nel ricorso, infatti, non risulta contestato che i luoghi sensibili indicati dall’amministrazione si trovino a una distanza inferiore ai 500 metri dalla sala giochi.

Secondo il collegio, non è configurabile neppure un difetto di proporzionalità, considerato che il provvedimento impugnato ha natura vincolata, derivando direttamente dall’applicazione della normativa regionale sul distanziometro.

Alla luce di queste valutazioni il Tar ha quindi respinto l’istanza cautelare, lasciando efficace l’ordinanza comunale di cessazione dell’attività.

Le spese relative alla fase cautelare sono state compensate tra le parti.

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