Il quadro regolatorio dei giochi numerici in Italia si aggiorna con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 dicembre 2025, n. 214, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 8 del 12 gennaio 2026 (26G00012), che entra in vigore il 27 gennaio 2026. Il provvedimento definisce la disciplina generale dei giochi numerici affidati in concessione, nell’alveo della riserva statale prevista dalla normativa storica sul gioco pubblico, e consolida il ruolo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli come autorità di regolazione e controllo.
Il regolamento introduce una cornice unitaria che distingue i giochi numerici in due grandi categorie, in coerenza con le concessioni di riferimento: i giochi numerici a quota fissa e quelli a totalizzatore nazionale. Nel primo caso la vincita si fonda su un moltiplicatore predeterminato in funzione della probabilità della combinazione giocata e della sorte pronosticata rispetto alla combinazione estratta; nel secondo caso il sistema ruota attorno a un montepremi alimentato da una quota della raccolta, con la possibile presenza di jackpot. In questo perimetro vengono ricondotti i principali giochi già presenti sul mercato: per la quota fissa rientrano Lotto, 10eLotto e MillionDay, oltre alle formule opzionali e complementari; per il totalizzatore nazionale il quadro comprende SuperEnalotto e le formule collegate, insieme ad altri giochi come Eurojackpot, Win for Life e Play Your Date.
Uno snodo centrale del decreto è la scelta di fissare regole generali e demandare a successivi provvedimenti direttoriali dell’ADM la disciplina di dettaglio delle singole formule di gioco, dalle categorie di vincita alle meccaniche operative. L’impostazione consente di mantenere un impianto comune, ma anche di aggiornare più rapidamente le specifiche tecniche e commerciali entro i limiti previsti dal regolamento.
Sul piano operativo, il provvedimento definisce basi, combinazioni e puntate, stabilendo che i giochi si basano sul pronostico di uno o più numeri interi estratti da un paniere che, a seconda della formula, può arrivare fino a un massimo di un milione. Vengono fissate soglie economiche omogenee: la posta minima per combinazione è pari a 0,10 euro e quella massima a 200 euro, con incrementi minimi di 0,10. La posta complessiva per giocata non può superare 1.000 euro, con eccezioni per alcune tipologie, come le giocate sistemistiche e quelle “a caratura”, che il decreto disciplina espressamente.
Il regolamento chiarisce inoltre le modalità di partecipazione, riconoscendo come canali la raccolta fisica e la raccolta a distanza. Nel canale fisico la giocata avviene presso i punti di raccolta tramite terminali, con la possibilità di affidare la scelta dei numeri alla selezione casuale del sistema oppure di indicare i numeri manualmente anche attraverso schedine cartacee o digitali. La ricevuta rilasciata dal terminale resta il titolo che comprova la giocata e legittima il reclamo e la riscossione dell’eventuale vincita, e deve contenere un insieme minimo di informazioni, tra cui dati del concorso o della data di estrazione, identificativi di punto vendita e terminale, codice univoco della giocata, data e ora, pronostico e importi, codici di controllo e indicazioni sul gioco legale e responsabile. Nel gioco a distanza, invece, la giocata si considera effettuata al momento della registrazione sul sistema del concessionario e la conferma avviene in via telematica con gli elementi essenziali previsti dal decreto.
Tra le novità di cornice ci sono le regole su orari e chiusura dei concorsi. La raccolta è consentita entro l’arco temporale di riferimento e la chiusura deve avvenire con un margine tecnico predefinito rispetto all’estrazione: almeno 30 minuti prima per le estrazioni tramite urne elettroniche e almeno 15 secondi prima per quelle tramite generatori di numeri casuali. Viene disciplinato anche l’annullamento delle giocate fisiche, possibile solo su richiesta del giocatore entro un limite massimo di cinque minuti dall’emissione della ricevuta e comunque entro l’orario di chiusura del concorso, con esclusione dei casi in cui la formula preveda vincite immediate già rilevabili o esiti già svelati.
Il decreto interviene poi sui sistemi estrazionali, prevedendo estrazioni tramite urne elettroniche con sfere certificate e dispositivi di lettura, oppure tramite RNG, che devono essere dotati di idonea certificazione sui requisiti di casualità, impredicibilità ed equiprobabilità. In caso di malfunzionamento delle urne elettroniche, è prevista la possibilità di ricorrere a urne manuali con specifiche cautele volte a escludere la visualizzazione o l’identificazione del contenuto. Sulla frequenza delle estrazioni, la regola è demandata alle determinazioni di indizione delle singole formule, ma con un perimetro esplicito: la frequenza minima è fissata in cinque minuti e quella massima può arrivare fino all’annualità, con la possibilità, se previsto, di estrazioni puntuali a richiesta del giocatore.
Capitolo vincite e trasparenza. Il regolamento ammette che le formule possano prevedere vincite basate non solo sulla corrispondenza dei numeri ma anche sulla posizione o, in taluni casi, sulla non corrispondenza, secondo la disciplina specifica. Le determinazioni di indizione dovranno riportare le probabilità di vincita per tipologia o categoria e indicare payout e montepremi. Il decreto stabilisce un intervallo per il payout teorico, che non può scendere sotto il 50% né superare il 78% della raccolta. Per i giochi a totalizzatore, quando è previsto un montepremi, il payout reale è collegato alla percentuale destinata al montepremi; per i giochi a quota fissa, privi di montepremi, il payout teorico è stimato sulla base delle probabilità e delle proiezioni di raccolta. È previsto anche l’obbligo per il concessionario di fornire preventivamente all’ADM una relazione dettagliata sulle stime utilizzate e un controllo annuale per verificare l’allineamento tra payout reale e limiti teorici.
La pubblicazione dei risultati avviene attraverso un Bollettino ufficiale, emanato entro il giorno successivo al completamento delle operazioni necessarie all’acquisizione dei dati e pubblicato sul sito del concessionario. Da qui decorrono i termini per richiedere il pagamento delle vincite: in via generale il termine è di sessanta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione, mentre per SuperEnalotto, SuperStar, SiVinceTutto SuperEnalotto ed Eurojackpot il termine è esteso a novanta giorni. Le vincite non riscosse entro i termini sono versate all’erario. La riscossione segue canali e regole differenziate: nel fisico dipende dall’importo e dalle modalità previste, mentre a distanza l’accredito avviene direttamente sul conto di gioco fino a 50.000 euro e, sopra tale soglia, è richiesta una procedura con invio della documentazione.
Per i reclami il decreto riconosce la possibilità, entro sessanta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino, di rivolgersi all’ADM quando quanto riportato non consenta di ottenere il riconoscimento di vincite ritenute spettanti; l’Agenzia comunica l’esito entro trenta giorni dalla ricezione del reclamo e può prevedere, se necessario, la pubblicazione di un Bollettino modificato. Sono disciplinate anche la custodia delle ricevute vincenti presso i punti di raccolta fisici per sei mesi e, per le ricevute annullate o rimborsate, per tre mesi, con la previsione che l’ADM possa definire regole coerenti con il principio di digitalizzazione dei documenti amministrativi.
Sul versante dei controlli, il regolamento conferma che le estrazioni del Lotto e degli altri giochi a quota fissa effettuate con urne elettroniche sono pubbliche e si svolgono alla presenza di una Commissione di vigilanza presieduta da un dirigente ADM o da un ufficiale della Guardia di finanza di livello non inferiore a ufficiale superiore. Per le ulteriori operazioni e per i controlli successivi, incluse le estrazioni con RNG, opera una Commissione di controllo composta da dipendenti dell’Agenzia. Gli oneri economici delle attività delle commissioni sono posti a carico dei concessionari.
Per i giochi a totalizzatore nazionale, il decreto disciplina anche la gestione della raccolta tramite conti correnti fruttiferi dedicati e la possibilità di istituire uno o più fondi per ciascuna formula, alimentati da quote di montepremi. Viene prevista la possibilità di riassegnazioni tra fondi e montepremi per garantire ripartenze minime o pagamenti di determinate categorie di vincita, con obblighi di rendicontazione e ripristino contabile. In questo quadro, l’ADM potrà introdurre “vincite straordinarie” per redistribuire ai giocatori una quota percentuale del montepremi confluito nei fondi, a condizioni stringenti e con limiti sia sul numero massimo di concorsi interessati sia sugli importi.
Infine, le disposizioni transitorie fissano un passaggio decisivo per l’adeguamento del sistema: entro sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento l’ADM dovrà adottare un provvedimento direttoriale per stabilire, ove necessario, le misure di adeguamento delle formule di gioco esistenti ai nuovi criteri. L’Agenzia potrà inoltre, per rilevanti motivi di interesse pubblico, sospendere temporaneamente una o più formule fino a un massimo di un anno o dichiararne la cessazione, tenendo conto delle giocate già effettuate e dei tempi tecnici necessari per implementare le soluzioni.
Con l’entrata in vigore fissata al 27 gennaio 2026, il Dm MEF n. 214 diventa dunque il riferimento di sistema per limiti, procedure, trasparenza e controlli dei giochi numerici in concessione, mentre la definizione delle singole meccaniche di gioco e degli eventuali aggiustamenti operativi passa ai provvedimenti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.






