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CTD scommesse collegato a bookmaker estero, la Cassazione annulla la sentenza: verificare se i documenti erano stati richiesti dal Fisco

La Corte di Cassazione ha riaperto una controversia fiscale che riguarda un centro trasmissione dati (CTD) collegato a un bookmaker estero, stabilendo che i giudici tributari non possono escludere automaticamente i documenti prodotti dal contribuente durante il processo.

La vicenda nasce da un accertamento relativo al 2014. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva ricostruito in via induttiva il volume delle scommesse raccolte dal CTD e aveva richiesto il pagamento dell’imposta unica sulle scommesse, oltre a sanzioni e interessi. Successivamente, sulla base dello stesso accertamento, anche l’Agenzia delle Entrate aveva rideterminato i ricavi del gestore, stimando l’aggio percepito dal bookmaker e recuperando le imposte dirette.

Il contribuente aveva impugnato entrambi gli accertamenti, producendo in giudizio documentazione contabile che, a suo dire, dimostrava un volume di raccolta e un aggio inferiori rispetto a quelli ricostruiti dall’Amministrazione finanziaria.

Sia la Commissione tributaria provinciale sia la Corte di Giustizia Tributaria del Lazio avevano però ritenuto inutilizzabili quei documenti. Secondo i giudici di merito, il gestore non aveva compilato integralmente il questionario inviato dall’Agenzia delle Dogane durante la fase istruttoria e, per questo motivo, la documentazione prodotta solo in giudizio non poteva essere presa in considerazione.

La Cassazione, con l’ordinanza del 3 luglio 2026, ha invece chiarito che questo principio non può essere applicato in modo automatico.

Secondo la Suprema Corte, la preclusione all’utilizzo dei documenti opera soltanto quando l’Amministrazione abbia richiesto in maniera specifica proprio quei documenti durante il controllo fiscale. Non è sufficiente, quindi, il semplice invio di un questionario: occorre verificare se al contribuente fosse stato espressamente chiesto di esibire la documentazione poi depositata nel processo.

Nel caso esaminato, la Corte ha rilevato che i giudici di appello non avevano effettuato questa verifica, limitandosi a richiamare la compilazione incompleta del questionario. Per questo motivo la sentenza è stata cassata con rinvio.

Resta quindi ancora aperta anche la questione relativa alla quantificazione dell’aggio riconosciuto dal bookmaker estero. Il contribuente sosteneva infatti che la percentuale dell’8% utilizzata dall’Agenzia delle Entrate fosse eccessiva e che la documentazione prodotta avrebbe consentito di dimostrare ricavi inferiori. Su questo punto la Cassazione non si è pronunciata, ritenendo che la questione dovrà essere riesaminata solo dopo aver stabilito se i documenti siano effettivamente utilizzabili.

La controversia torna ora alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, che dovrà decidere nuovamente attenendosi al principio affermato dalla Suprema Corte: i documenti presentati dal contribuente possono essere esclusi solo se l’Amministrazione aveva richiesto espressamente la loro esibizione durante la fase di verifica e il contribuente non vi aveva ottemperato.

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