Una Sentenza la cui motivazione riconosce la piena legittimità dell’attività di Centro Elaborazione Dati in favore di società estere prive di concessione ADM, quella resa in data 30 maggio 2026 da parte della Corte d’Appello di Roma.
Il titolare di un CTD collegato a bookmaker maltese privo di concessione ADM, ma dotato di licenza conferita a Malta per la raccolta a distanza, era stato imputato per il delitto di cui all’art.4 commi 1 e 4 bis legge 401/89.
In primo grado l’imputato era stato condannato poichè l’allestimento del CTD, il rinvenimento di computer utilizzati dai clienti per raggiungere il portale del bookmaker, scontrini e palinsesti, erano stati ritenuti sufficienti al fine della integrazione del reato di raccolta abusiva di scommesse in forma organizzata.
Epilogo opposto si è avuto in appello, dove lo stesso imputato, assistito dallo Studio degli avvocati Marco e Riccardo Ripamonti, si è veduto assolvere perchè il “fatto non sussiste”.
La Corte d’Appello, in accoglimento delle tesi della difesa, ha affermato che ai fini della configurabilità del reato occorre il pagamento di vincite in loco presso l’agenzia o l’utilizzo di conti di gioco di comodo.
Per converso, la difesa aveva dimostrato come sulla base del contratto di collaborazione stipulato con il bookmaker, il CTD si limitasse a porre a disposizione dei clienti gli strumenti telematici per connettersi al portale dell’allibratore e giocare e scommettere in modo diretto ed autonomo, stampando gli scontrini delle relative giocate, senza che queste stesse integrassero documento legittimante la riscossione di vincite presso il CTD stesso. Inoltre il CTD, oltre ad effettuare ricariche e contribuire alla stipulazione di contratti di gioco, come accade nei PVR, si limitava a prestare attività informativa sugli eventi.
La Corte d’Appello ha ribaltato la condanna ed ha mandato assolto l’imputato.
Così la Sentenza: “In altri termini deve essere provata l’attività di intermediazione, in particolare il pagamento delle vincite o l’apertura di conti gioco di comodo….Nel caso di specie quella effettuata dall’imputato risultava essere un’attività di raccolta e trasmissione dei dati (CTD), attraverso idonei strumenti informatici, a favore della società straniera con cui aveva un rapporto contrattuale, e non è stato dimostrato che vi fosse in capo all’imputato un margine di autonomia organizzativa e decisionale in ordine all’accettazione delle singole giocate e al pagamento delle vincite. Non a caso ciò che è stato trovato dalla P.G. erano strumenti informativi per la raccolta delle giocate e scontrini che provavano solo l’avvenuta giocata.”
“Una Sentenza significativa”, così afferma l’avv.Marco Ripamonti “che fornisce una chiara ed attualizzata lettura della norma incriminatrice anche in linea con i principi della Giurisprudenza euronitaria”.






