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CTD, bookmaker esteri e concessione ADM: la sentenza di Roma assolve nel penale, la Cassazione condanna nel fiscale

Il 30 maggio 2026 la Corte d’Appello di Roma ha assolto il titolare di un Centro Trasmissione Dati collegato a un bookmaker maltese privo di concessione ADM. Motivazione: “il fatto non sussiste”. Il giudice d’appello ribalta la condanna di primo grado, fondata sull’allestimento del CTD, sui computer trovati nei locali, su scontrini e palinsesti, perché quegli elementi non provano ciò che l’art. 4 commi 1 e 4bis della legge 401/89 richiede per configurare il reato: l’intermediazione, cioè il pagamento delle vincite in loco o l’apertura di conti gioco di comodo. Chi ha letto la notizia si è fermato alla lettura più semplice, un altro CTD assolto, un altro varco nel sistema della concessione ADM. La domanda che nessuno sta ponendo riguarda cosa succede alla stessa attività, con la stessa prova, davanti a un giudice tributario. La risposta è che la difesa vincente nel penale è l’arma che affonda quel CTD nell’accertamento fiscale.

Il filone dei CTD assolti a Roma e Catania non è un’eccezione, è un test giuridico

La sentenza del 30 maggio non nasce isolata. Il 16 aprile 2026 la stessa Corte d’Appello di Roma aveva già assolto, con dispositivo identico, il titolare di un’agenzia collegata a un altro bookmaker maltese, accogliendo la linea difensiva secondo cui l’agenzia non svolgeva “attività tipica di intermediazione, con pagamento di vincite ai clienti”. La difesa, in quel caso, aveva sollevato anche un profilo discriminatorio: il diniego di ADM alla regolarizzazione fondato su “problematiche logistiche” e non su esigenze di ordine pubblico, in contrasto con la libertà di stabilimento riconosciuta dal diritto europeo. Il 23 giugno la Corte d’Appello di Catania ha assolto un altro titolare di centro elaborazione dati con lo stesso ragionamento, richiamando precedenti della Corte d’Appello di Palermo: computer, ricevute di gioco e palinsesti sono, si legge in sentenza, “un dato meramente indiziario”, non prova di intermediazione. La difesa ha segnalato che la pronuncia potrebbe incidere sul procedimento “Galassia”, pendente tra Catania e Reggio Calabria.

Il filone esiste, ma non è unanime. Il 16 febbraio 2026 la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del titolare di un CTD collegato a Stanleybet a Brescia, confermando la condanna di merito. La differenza non sta nell’attività, sta nella prova della consapevolezza: l’imputato aveva proseguito la raccolta scommesse dopo il rigetto della propria domanda di licenza, e la Corte ha ritenuto che “l’incertezza normativa non esclude l’obbligo dell’esercente di informarsi”. Il discrimine penale non è se il CTD sia un CTD. È se l’operatore dimostra zero autonomia decisionale sulle giocate insieme all’assenza di dolo nel proseguire l’attività dopo un diniego.

La prova che assolve il CTD dal penale è la prova che lo consegna al fisco

Qui si apre la parte che la copertura di settore non sta collegando. La stessa Cassazione che confermava la condanna di Brescia a febbraio ha depositato, l’8 febbraio 2026, un’ordinanza sul fronte tributario che usa lo stesso identico materiale probatorio per un fine opposto. La Corte stabilisce che quando l’accertamento fiscale individua gli importi incassati dal CTD, e il gestore non dimostra di averli riversati al bookmaker estero, quelle somme diventano ricavi propri dell’attività. Non le provvigioni: l’intera raccolta. E l’intera raccolta accertata diventa base imponibile per IRPEF, IRAP e IVA insieme, quello che l’ordinanza descrive come un moltiplicatore del rischio fiscale complessivo, perché l’accertamento dei monopoli sull’imposta unica diventa la base probatoria per gli accertamenti IVA e imposte dirette dell’Agenzia delle Entrate.

Tre mesi dopo, il 7 maggio 2026, l’ordinanza n. 13162 della Cassazione, quinta sezione civile, chiude il cerchio sul piano dell’imposta unica: il presupposto territoriale del tributo sussiste quando la raccolta avviene in Italia, a prescindere dalla sede del bookmaker e dall’esistenza della concessione, e CTD e bookmaker estero rispondono in regime di solidarietà. La Corte richiama la propria sentenza 8757 del 2021, la sentenza 27 del 2018 della Corte costituzionale e la causa C-788/18 della Corte di giustizia UE per un principio che non lascia margini di lettura alternativa: l’imposta non è una sanzione per l’attività non autorizzata, è un tributo che prescinde dalla liceità amministrativa dell’attività.

Il risultato è una tenaglia. Il CTD che vuole essere assolto in sede penale deve dimostrare di non avere margine di autonomia organizzativa e decisionale, di essere un canale telematico e nient’altro, senza gestione propria del denaro delle giocate. Lo stesso CTD, se non riesce a documentare in modo tracciabile il riversamento effettivo delle somme al bookmaker maltese, si vede imputare l’intera raccolta come reddito proprio. La strategia difensiva che funziona davanti al giudice penale è la stessa che, in assenza di una contabilità capace di reggere un accertamento, si ritorce contro l’imputato davanti al giudice tributario.

Il tetto di 10mila euro sui CTD ricorda che l’assoluzione non è una concessione ADM

C’è un terzo dato che completa il quadro e che nessuno dei commenti alla sentenza di Roma ha messo in fila con gli altri due. Il 3 giugno 2026 un tribunale ha confermato che il limite massimo di vincita pagabile dai CTD non autorizzati resta fermo a 10.000 euro, respingendo la richiesta di estendere anche a loro il tetto di 50.000 euro riservato agli operatori con concessione italiana. La motivazione: “l’innalzamento a 50.000 euro della vincita massima consentita per singola scommessa non può essere esteso agli operatori privi di autorizzazione italiana.”

Il sistema tiene ferma la distinzione anche quando il penale assolve. Un CTD può uscire da un processo con “il fatto non sussiste” scritto in sentenza e restare, agli occhi del resto dell’ordinamento, tutto quello che era prima del processo: un operatore non autorizzato, con un tetto vincite dimezzato rispetto al concessionario, ed esposto a un accertamento fiscale che diventa più severo proprio nella misura in cui il penale lo ha appena assolto.

La domanda che un consulente fiscale iGaming dovrebbe portare al prossimo cliente CTD non è se conviene rischiare il procedimento penale. È se la contabilità di quel CTD può reggere, da sola, la prova del riversamento integrale delle somme al bookmaker estero. La sentenza di Roma non chiude una vertenza. Ne apre un’altra, su un tavolo diverso, dove l’onere della prova questa volta ricade per intero sull’operatore.

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