La Corte di Giustizia Tributaria di Brescia, con Sentenza del 30.6.2026, ha accolto il ricorso presentato dallo Studio degli avvocati Marco e Riccardo Ripamonti nell’interesse di un esercente, il quale aveva definito la sanzione amministrativa in misura ridotta, vedendosi poi richiedere l’imposta su giochi e scommesse, per via di un tablet – computer che consentiva l’accesso a giochi d’azzardo.
Importanti i principi espressi nella Sentenza.
In primo luogo, la Corte ha escluso che la presenza di icone sul desktop riferibili a portali di gioco sia idonea a dimostrare che il gioco fosse a vincita in denaro, come anche inidoneo è stato ritenuto l’eventuale acquisto di crediti per giocare.
Nè, del resto, ad avviso della Corte, può ritenersi sufficiente il valore fidefacente del verbale di accertamento, che non può costituire prova piena su fatti opinabili (quali la vincita in denaro), ove non rilevati in modo oggettivo.
Altro principio giuridico affermato dalla Corte, sempre in accoglimento delle tesi difensive, la mancanza di valore confessorio circa l’illecito derivante dal pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.
Un ruolo di rilievo è stato giocato anche dalla nota Sentenza 104/2025 della Corte Costituzionale, che comunque ha escluso la illiceità amministrativa della messa a disposizione di totem, tablet e computer, anche se utilizzati per il gioco.
Così, testualmente, la Sentenza: “L’art. 1 comma 646 L. 190/2014 assoggetta a tassazione il rinvenimento presso qualsiasi esercizio pubblico degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero di qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l’esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che, in ogni caso, non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni. Dal verbale di contestazione del 27.10.2017 risulta, quanto al PC rinvenuto presso l’esercizio commerciale del ricorrente, che (testualmente) “dopo l’accensione sul desktop dell’apparecchiatura sono presunti molteplici icone raffiguranti giochi e riportanti la seguente scritta: “Doubleu Casinò”, “Slots Hit It Rich” e “Zinga Poker”. Cliccato sull’icona con la scritta “Zinga Poker”, cliccato su scritta “seleziona tavolo”, cliccato su scritta “gioca ora” e cliccando su scritta “Poker” appaiono delle icone relative a “tornei di poker con jackpot”. Cliccato su una delle icone, è apparso un tavolo virtuale (poker room), dove è possibile giocare con altri giocatori presenti e collegati on-line. Successivamente, cliccando sull’icona con la scritta “Doubleu Casinò” appaiono delle icone raffiguranti giochi a rulli con jackpot denominati “Mega Win, Slotmania Casino5, Caesars Slots, Royal Slots, Free Slots Machines, Slot Willy Wonka” ecc., giochi simili per denominazione e funzionamento a quelli installati sugli apparecchi da intrattenimento di cui al comma 6a e comma 6b del TULPS. Infatti, cliccando sull’icona di uno di questi giochi, denominato “Magnificent”, si attiva una rotazione a rulli e per giocare ed effettuare la puntata è necessario acquistare crediti”. Orbene, a fronte di tali elementi, stima la Corte che non ricorra la prova di vincite in denaro connesse all’esercizio del gioco. Infatti, ad avviso del Collegio, l’astratta idoneità tecnica generica e la presenza di icone di gioco non possono valere a provare l’esistenza di scommesse che comportino a vincite in denaro. Né può sopperire a tale prova la dedotta fede privilegiata dall’atto pubblico, la quale, certamente sussistente, attiene esclusivamente agli atti compiuti dal pubblico ufficiale ovvero avvenuti in sua presenza e non alle valutazioni espresse. Ritiene, poi, il Collegio che debba escludersi valenza confessoria al pagamento della sanzione amministrativa, trattandosi di opzione non necessariamente connessa ad ammissione del fatto storico, anche tenuto conto della declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 105/2025 della Corte Costituzionale, che ha escluso l’illiceità amministrativa della condotta. Si osserva, da ultimo, che la presunzione legale circa la determinazione dell’imposta non può supplire alla mancanza di prova del presupposto impositivo. Ne discende l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’atto impugnato. “






