Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello presentato da una società concessionaria di giochi pubblici contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, confermando che un Centro di Trasmissione Dati (CTD) regolarizzato può trasferire il collegamento al totalizzatore nazionale a un diverso concessionario senza che quello precedente abbia diritto a partecipare al procedimento amministrativo o a opporsi alla migrazione.
La vicenda trae origine dalla richiesta avanzata da un CTD, già emerso attraverso la procedura di regolarizzazione prevista dalla legge di stabilità 2015, di interrompere il rapporto con il concessionario originario per affidarsi a un altro operatore. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha autorizzato il trasferimento dopo aver verificato il possesso dei requisiti richiesti, mentre il concessionario uscente ha impugnato il provvedimento sostenendo di essere parte di un rapporto trilaterale con il CTD e l’amministrazione.
I giudici di Palazzo Spada hanno però confermato la decisione del TAR Lazio, escludendo che tra amministrazione, concessionario e CTD esista un rapporto pubblicistico trilaterale. Secondo il Consiglio di Stato, il concessionario svolge esclusivamente il ruolo di soggetto che mette a disposizione il collegamento al totalizzatore nazionale, mentre il diritto alla raccolta delle scommesse resta in capo al CTD.
La sentenza evidenzia che il rapporto tra concessionario e CTD è di natura privatistica e che le eventuali controversie sulla risoluzione del contratto devono essere affrontate davanti al giudice civile. L’amministrazione (ADM), invece, è chiamata unicamente a verificare che il nuovo concessionario possieda i requisiti necessari e assuma gli obblighi previsti dalla normativa.
I giudici hanno inoltre escluso che il trasferimento del CTD costituisca un procedimento di autotutela o un riesame dei precedenti provvedimenti amministrativi. La migrazione rappresenta infatti una libera scelta imprenditoriale del titolare del CTD, fondata su valutazioni economiche e contrattuali, rispetto alla quale il concessionario uscente non può vantare un interesse legittimo, ma soltanto un interesse di fatto.
Con il rigetto dell’appello, il Consiglio di Stato conferma quindi che il concessionario precedente non ha diritto a essere coinvolto nel procedimento amministrativo di migrazione e che la libertà del CTD di scegliere un diverso concessionario non può essere subordinata al consenso dell’operatore uscente. Le spese del giudizio sono state compensate in considerazione della novità e della specificità delle questioni affrontate.






