HomeAttualitàConsiglio di Stato conferma sanzione ADM per raccolta illecita di gioco online

Consiglio di Stato conferma sanzione ADM per raccolta illecita di gioco online

Il Consiglio di Stato ha confermato la sanzione da 5mila euro inflitta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a un concessionario del gioco online per violazione degli obblighi previsti dalla concessione sul gioco a distanza, respingendo integralmente il ricorso contro la sentenza del Tar Lazio.

La decisione, pubblicata il 25 maggio 2026 dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato, riguarda un procedimento avviato dopo un controllo effettuato nel marzo 2022 presso un punto vendita di Palermo collegato alla rete commerciale del concessionario. Durante l’ispezione gli agenti dell’ADM avevano accertato la presenza di computer configurati per l’accesso diretto al sito di gioco online e la raccolta di scommesse effettuata tramite account intestati a terzi.

Secondo i giudici amministrativi, il concessionario aveva l’obbligo di impedire qualsiasi forma di intermediazione o raccolta del gioco online presso luoghi fisici, anche attraverso soggetti terzi o apparecchiature predisposte per la partecipazione telematica.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto pienamente legittima la contestazione dell’ADM, affermando che la responsabilità non fosse di tipo oggettivo ma derivasse da una carenza nei controlli e nelle attività di vigilanza previste dalla convenzione di concessione.

Nella sentenza viene evidenziato che il concessionario aveva assunto specifici obblighi di monitoraggio, auditing e verifica sui soggetti con cui intratteneva rapporti commerciali, dovendo prevenire eventuali attività di raccolta irregolare del gioco.

I giudici hanno inoltre respinto la tesi difensiva secondo cui le prescrizioni operative sarebbero state chiarite solo con la circolare ADM del 18 maggio 2022, successiva ai fatti contestati. Secondo il Consiglio di Stato, quella circolare aveva natura meramente ricognitiva e richiamava semplicemente comportamenti di “buon senso” che i concessionari avrebbero dovuto adottare autonomamente per rispettare gli obblighi convenzionali.

La sentenza sottolinea anche come le verifiche e le attività investigative siano state adottate solo dopo la contestazione dell’illecito e la successiva risoluzione del contratto con il punto vendita coinvolto, circostanza ritenuta insufficiente per escludere la responsabilità del concessionario.

Respinta infine anche la contestazione sull’entità della sanzione. Il Consiglio di Stato ha ritenuto congrua la cifra di 5mila euro, ricordando che la convenzione prevedeva una forbice tra mille e 50mila euro e che l’importo applicato rappresentava soltanto un decimo del massimo edittale previsto.

Con la decisione definitiva, il concessionario è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per un importo pari a 4mila euro oltre accessori di legge.

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