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Computer e gioco online: la sentenza della Corte d’Appello di Palermo che esclude le sanzioni del TULPS per i pc senza periferiche di gioco

Ecco il dato testuale della pronuncia che esclude l’applicabilità ai computer dell’art.110, comma 9 lett.f quater Tulps

La Sentenza della Corte d’Appello di Palermo ha accolto le tesi svolte dallo Studio Legale degli avvocati Marco e Riccardo Ripamonti, ponendo un vero e proprio principio in tema di applicabilità, o meno, alla materia dei computer, dell’art.110, comma 9, lett.f quater Tulps (che prevede sanzioni da 5.000 a 50.000 euro ad apparecchio più la chiusura dell’esercizio).

Ecco il dato testuale:  

“Tanto premesso, occorre a questo punto stabilire (con ciò venendo all’esame del secondo motivo di appello) se la messa a disposizione di personal computer a navigazione libera, che, tramite rete telematica, utilizzino il collegamento a server esterni consentendo il gioco on line, che renda possibile da remoto l’interazione con il giocatore, risulti sussumibile nel disposto dell’art. 7 comma 3-quater D.L. n. 158/2012, come sostenuto dall’appellante, piuttosto che nell’art. 110 comma 9 lett. f-quater T.U.L.P.S. (la cui violazione è in questa sede contestata).  Ebbene, ritiene questa Corte che a tale quesito debba fornirsi risposta affermativa e il secondo motivo di appello deve ritenersi, conseguentemente, fondato. Depongono in tal senso, in primo luogo, la collocazione della norma contestata  nel corpo dell’art. 110 T.U.L.P.S. e il riferimento espresso, al suo interno, alla mancanza, negli  “apparecchi e congegni da intrattenimento” di cui ai commi 6 e 7 (sopra integralmente trascritti), delle “caratteristiche” ivi descritte.  9.2. In secondo luogo, la giurisprudenza di legittimità citata dall’appellante, riferita al rapporto tra il cd. decreto Balduzzi e la diversa fattispecie di cui all’art. 110 comma 9 lett. fter T.U.L.P.S., ha già evidenziato che l’elemento distintivo tra le due fattispecie è costituito proprio dalla presenza o meno di “apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche indicate dai commi 6 e 7”, in mancanza dei quali la violazione va sussunta nella previsione del dell’art. 7 comma 3-quater del D.L. n. 158/2012 [cfr. Cass., sez. II, 28 dicembre 2020, n. 29646: «(…) Dovendosi negare che il comma 9 f ter dell’art. 110 TULPS si presti a sanzionare anche le condotte inosservanti dell’art. 7, comma 3 quater, introdotto dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, consistenti cioè, nel mettere a disposizione, presso un  pubblico esercizio, “apparecchiature che, attraverso la  connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle  piattaforme di gioco”, l’infrazione espressamente contestata a (…) deve, pertanto, connotarsi per l’uso consentito  di “apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6, lettera b”. Il precetto di cui al comma 9 f-ter dell’art. 110 TULPS non è allora riferibile a chi, come supposto dalla Corte d’Appello di Milano, installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni (nella specie, un Internet point) di computer che comunque abbiano una connessione internet, mediante la quale i clienti possano accedere al gioco on line, sulla base di login e conti personali, ove non si tratti di dispositivi provvisti quanto meno dello strumento di accettazione di gioco ad opera dell’utente, o di periferiche per il pagamento con denaro o carte»; in senso conforme, Cass., sez. II, 19 febbraio 2021, n. 4537]. Contrariamente a quanto dedotto dall’ADM nella comparsa di costituzione, poi, non è dirimente che, nelle medesime sentenze, la Suprema Corte non abbia esaminato il rapporto tra il decreto cd. Balduzzi e la violazione qui in rilievo, e cioè la lettera f-quater, poiché non vigente ratione temporis nella fattispecie al suo esame [cfr. Cass., n. 26646/2020, cit.: “(…) Poiché la condotta amministrativamente sanzionata deve essere assoggettata alla legge in vigore al tempo del suo verificarsi, neppure qui rileva la previsione del comma 9 f quater dell’art. 110 TULPS, aggiunto dall’art. 27, comma 7, del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni  dalla legge 28 marzo 2019, n. 26” (…)]. Risulta infatti applicabile, anche alla norma di cui all’art.110, comma 9, lettera f-quater T.U.L.P.S. (contrariamente a quanto argomentato dal giudice di primo grado), il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, secondo cui “Agli effetti della sanzione amministrativa stabilita dall’art. 110, comma 9 f-ter, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – TULPS, costituisce apparecchio videoterminale l’apparecchio da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6, lettera b, TULPS, da collegare alla rete telematica del sistema di gioco, ove comprensivo delle periferiche e dei dispositivi necessari per lo svolgimento del gioco, della connessione per la trasmissione dei dati, nonché dei dispositivi di inserimento, lettura ed erogazione di denaro, carte o ticket”.  Ed invero, è comune alle due norma il richiamo ad “apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7” non conformi alle prescrizioni dettate dai commi 6 e 7 stessi, che induce a ritenere necessario, al fine di escludere l’applicabilità del decreto Balduzzi, un quid pluris, idoneo a trasformare il “semplice” pc in un vero e proprio “apparecchio e congegno di intrattenimento” (quale, a titolo esemplificativo, il collegamento a periferiche per stampare ticket o ricevute di gioco).  9.3. Un tale quid pluris manca del tutto nella fattispecie in esame, in cui è contestato esclusivamente la installazione e messa dei diposizione dei clienti, all’interno dell’esercizio commerciale, di “n. 4 apparecchiature (PC) che, attraverso la connessione telematica al web, consentivano agli utenti di effettuare giochi a distanza in modalità on line su piattaforme di gioco”: condotta che deve ritenersi sussumibile nella fattispecie disciplinata dall’art. 7 comma 3quater della legge n. 189 dell’8/11/2012 (di conversione del D.L. n. 158  del 13/9/2012), che sanzionava “la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di  apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all’esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità”. Come noto, tuttavia, tale norma non è più in vigore, per effetto della sentenza n. 104 del 2025 della Corte costituzionale, che ne ha dichiarato l’illegittimità, unitamente alla relativa norma sanzionatoria.  Conseguentemente, in riforma della sentenza di primo grado, l’ordinanza ingiunzione impugnata va annullata”.

L’avv. Marco Ripamonti, ha così commentato:Rinnovo la mia soddisfazione per questa significativa pronuncia, rilevante anche in termini di operatività futura di pvr ed internet point. Chiaro lo spartiacque: un pc a libera navigazione, ove privo di periferiche di gioco, alla luce del tenore della pronuncia in argomento, che si rifà anche alla Sentenza n.104/2025 della Consulta,  non dovrebbe venire più ricondotto alla sanzione dell’art.110, comma 9 lett.f quater Tulps, a prescindere dalle attività di navigazione dei clienti.”  

Redazione Jamma
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