La Prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna ha respinto il ricorso presentato dal titolare di un esercizio per la raccolta scommesse contro il provvedimento di revoca della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. emesso dal Questore di Cagliari. La decisione conferma la legittimità dell’operato dell’autorità amministrativa nel valutare i requisiti di affidabilità necessari per il mantenimento dei titoli autorizzatori nel settore dei giochi e delle scommesse.
La vicenda giudiziaria scaturisce da un’indagine della Procura della Repubblica riguardante i reati di associazione per delinquere finalizzata all’esercizio abusivo dell’attività di raccolta scommesse. Nonostante il processo penale si sia concluso con una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, il Questore ha disposto la revoca del titolo sulla base delle motivazioni espresse dal giudice penale, il quale aveva evidenziato un quadro indiziario significativo che non escludeva la commissione dei fatti contestati.
La parte ricorrente ha impugnato l’atto di revoca sollevando diverse censure, tra cui il difetto di istruttoria, la violazione della presunzione di innocenza e la presunta contraddittorietà del comportamento della Questura. La difesa ha sostenuto che i fatti contestati risalivano al 2014 e che, successivamente a tale data, l’amministrazione aveva comunque concesso il rinnovo della licenza nel 2019, omettendo di procedere con la revoca in precedenti occasioni.
Nella sentenza, il collegio ha tuttavia ribadito che nella materia di pubblica sicurezza esiste una discrezionalità amministrativa molto estesa, giustificata dalla necessità di un controllo preventivo e successivo basato su criteri di massimo rigore. I magistrati hanno chiarito che l’intervenuta prescrizione in sede penale non impedisce all’Autorità di P.S. di valutare autonomamente i fatti emersi durante il processo, qualora questi siano ritenuti indicativi di una pericolosità sociale specifica.
Riguardo alla tempistica dell’azione amministrativa, il Tribunale ha osservato che la Questura è venuta a conoscenza del quadro indiziario completo solo in epoca successiva ai rinnovi citati, e che l’attesa dell’esito del giudizio penale rappresentava una scelta coerente con il principio di prudenza. I reati contestati, inerenti proprio all’attività di raccolta scommesse, sono stati giudicati dal TAR come elementi idonei a fondare un giudizio di non affidabilità del titolare.
Per queste ragioni, il ricorso è stato dichiarato infondato. La decisione del TAR Sardegna conferma l’orientamento giurisprudenziale secondo cui i provvedimenti in materia di giochi possono basarsi su valutazioni sintomatiche del venir meno del requisito della piena condotta morale e civile, indipendentemente dall’esito di condanna definitiva in sede penale. La parte ricorrente è stata inoltre condannata alla rifusione delle spese di lite.






