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Bingo, nuova sentenza del Tar: illegittimo il canone durante la chiusura per Covid

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Seconda ha accolto un nuovo ricorso presentato da alcuni concessionari del gioco del bingo contro la comunicazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativa al pagamento del canone durante il periodo di proroga tecnica delle concessioni.

La sentenza riguarda la nota dell’Agenzia del 12 gennaio 2021, con cui era stato comunicato ai concessionari che, in attuazione della legge di bilancio 2021, la gara per il rinnovo delle concessioni bingo sarebbe stata rinviata entro il 31 marzo 2023 e che, nel frattempo, i titolari delle concessioni interessati alla proroga tecnica dovevano continuare a versare il canone mensile previsto dalla normativa.

In particolare, la comunicazione stabiliva che per i mesi da gennaio a giugno 2021 il canone dovesse essere versato entro il giorno 10 del mese successivo nella misura di 2.800 euro per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni e di 1.400 euro per frazioni pari o inferiori a quindici giorni, prevedendo inoltre il pagamento della restante parte del canone con rate mensili fino a dicembre 2022, con applicazione degli interessi.

Secondo i ricorrenti, la richiesta di pagamento del canone era illegittima perché riferita a un periodo in cui l’attività delle sale bingo risultava sospesa per effetto dei provvedimenti adottati per contenere la pandemia da Covid-19. La tesi difensiva sosteneva che, anche per il primo semestre del 2021, dovesse trovare applicazione la normativa emergenziale che escludeva l’obbligo di versamento del canone durante la chiusura forzata delle sale.

Il Tar ha ritenuto fondato questo primo motivo di ricorso, richiamando numerose precedenti decisioni della stessa sezione secondo cui il canone non è dovuto nei periodi in cui l’attività non può essere svolta per effetto di provvedimenti dell’autorità pubblica. Il collegio ha evidenziato che la normativa adottata durante l’emergenza sanitaria deve essere interpretata nel senso che l’esonero dal pagamento del canone opera per tutto il periodo di sospensione dell’attività, e non soltanto per le prime fasi della pandemia.

Secondo i giudici, imporre il pagamento del canone durante la chiusura delle sale determinerebbe uno squilibrio nel rapporto concessorio, poiché il concessionario sarebbe tenuto a corrispondere il corrispettivo senza poter esercitare l’attività da cui ricavare le risorse necessarie.

Il tribunale ha inoltre esaminato il secondo motivo di ricorso, relativo alla legittimità del sistema della proroga tecnica delle concessioni bingo e dell’entità del canone fissato dalla legge. Sul punto il Tar ha richiamato la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 20 marzo 2025, che ha evidenziato criticità nel meccanismo delle proroghe automatiche delle concessioni senza gara.

Alla luce di tali principi, il collegio ha ritenuto che il sistema di proroga tecnica accompagnato da un canone fisso non parametrato ai ricavi effettivi dei concessionari possa risultare incompatibile con il diritto europeo, con la conseguente necessità di disapplicare la normativa nazionale nella parte in cui produce tali effetti.

Secondo il Tar, resta comunque ferma la possibilità per l’amministrazione di richiedere ai concessionari un’indennità per l’esercizio dell’attività, purché determinata in modo non forfetario e calibrata sui ricavi effettivamente generati e sull’equilibrio del rapporto concessorio.

Per queste ragioni il tribunale ha disposto l’annullamento della nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 12 gennaio 2021, stabilendo che per il periodo di chiusura delle sale bingo non è dovuto alcun canone e che l’amministrazione dovrà eventualmente rideterminare l’importo dovuto per gli altri periodi secondo criteri coerenti con i principi indicati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Le amministrazioni resistenti sono state inoltre condannate al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.

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