Il Consiglio di Stato ha fornito importanti chiarimenti sull’esecuzione della sentenza che aveva dichiarato incompatibile con il diritto europeo il regime di proroga automatica delle concessioni Bingo introdotto dal legislatore italiano. La decisione riguarda il ricorso presentato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) per ottenere indicazioni operative sull’applicazione della precedente sentenza n. 7787 del 2025.
Il nodo del “fatturato”
Il principale chiarimento riguarda il significato del termine “fatturato”, parametro che dovrà essere utilizzato per rideterminare l’indennità dovuta dai concessionari nel periodo di proroga tecnica. Secondo il Consiglio di Stato, per fatturato deve intendersi il valore complessivo delle cartelle Bingo acquistate presso ADM e successivamente vendute nelle sale da gioco, ossia la raccolta generata dalla vendita delle cartelle ai giocatori.
I giudici hanno sottolineato che il criterio deve essere ancorato a dati economici concreti e verificabili relativi a ciascun operatore, escludendo il ricorso a parametri astratti o forfettari che non tengano conto dell’effettiva attività svolta.
Respinte le richieste di ADM sui criteri di calcolo
Particolarmente rilevante è il passaggio con cui il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibili le richieste avanzate da ADM volte a ottenere indicazioni preventive sulla possibilità di introdurre soglie minime e massime o specifiche modalità di graduazione dell’indennità di occupazione. Il Collegio ha ricordato che il procedimento di chiarimenti può essere utilizzato esclusivamente per precisare le modalità di esecuzione di una sentenza in presenza di obiettive incertezze interpretative e non può trasformarsi in uno strumento per valutare preventivamente la legittimità della futura attività amministrativa o per integrare il contenuto del giudicato.
Secondo l’avvocato Luca Giacobbe, dello Studio Legale Giacobbe e Associati, la decisione rappresenta un punto fermo nella vicenda. «Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso di ADM nella parte in cui, di fatto, chiedeva chiarimenti sui criteri di individuazione dell’indennità di occupazione. I giudici hanno ribadito che il rimedio dei chiarimenti ha natura esclusivamente interpretativa e non può trasformarsi in un’azione di accertamento preventivo della futura attività amministrativa né in uno strumento per modificare o integrare le statuizioni già contenute nella sentenza.».
L’avvocato evidenzia inoltre che il Collegio è intervenuto soltanto sul concetto di fatturato. «La risposta fornita riguarda esclusivamente la nozione di fatturato, individuata nei ricavi derivanti dalla vendita delle cartelle Bingo, un dato che peraltro è già nella disponibilità della stessa ADM e quindi facilmente verificabile».
Effetti della sentenza e margini di azione per l’Agenzia
Un altro punto centrale riguarda l’estensione degli effetti della sentenza del 2025. Il Consiglio di Stato ha precisato che gli effetti demolitori, cioè l’annullamento degli atti contestati, producono effetti erga omnes. Diversamente, gli effetti conformativi, che riguardano le modalità con cui l’amministrazione deve rideterminare i rapporti con i concessionari, operano esclusivamente tra le parti che hanno partecipato al giudizio.
Sul punto, Giacobbe osserva che il Collegio ha comunque lasciato ad ADM ampi margini di intervento nella fase di rideterminazione dell’indennità. «Quanto alla portata della sentenza, che annulla il regime di proroga e demanda all’Agenzia il compito di individuare la corretta indennità di occupazione, il Consiglio di Stato riconosce uno spazio di discrezionalità amministrativa. Va inoltre evidenziato che ADM ha già scelto di estendere gli effetti delle pronunce a tutti i concessionari, richiamando il principio di parità di trattamento. In conclusione la palla ripassa ad ADM che ad oggi non ha quantificato questa indennità fissandola in misura provvisoria per tutti i concessionari a 2.800 mensili ma soprattutto non ha indetto la gara non dando seguito alla sentenza del Consiglio di Stato ed al monito della corte di giustizia europea».
Respinta la richiesta di commissario ad acta
La Sezione Sesta ha infine respinto la richiesta di nomina di un commissario ad acta avanzata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ritenendo che tale misura non rientri nell’oggetto del procedimento di chiarimenti previsto dal Codice del processo amministrativo.






