Il Consiglio di Stato riapre il dossier sul bingo e sulla lunga stagione delle proroghe, intervenendo su uno dei nodi più controversi del settore: il canone imposto ai concessionari negli anni di mancata gara.
Con la sentenza n. 3356 del 29 aprile 2026, la Settima Sezione ha accolto in parte l’appello di un ampio gruppo di società concessionarie, riformando la decisione del TAR Lazio e annullando i dinieghi con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva respinto le richieste di revisione del canone dovuto durante la cosiddetta “proroga tecnica”.
Al centro della vicenda c’è il meccanismo introdotto dal legislatore a partire dal 2013 e più volte modificato negli anni successivi, che ha consentito la prosecuzione delle concessioni bingo in assenza di nuove gare, imponendo però un canone mensile progressivamente aumentato fino a 7.500 euro. Un sistema contestato dagli operatori, che da tempo denunciano uno squilibrio economico aggravato dalla mancata indizione delle gare e dalle difficoltà del mercato, soprattutto durante la pandemia.
Il primo punto chiarito dai giudici riguarda l’errore del TAR, che aveva dichiarato improcedibile il ricorso ritenendo venuto meno l’interesse delle società dopo l’intervento della Corte costituzionale. Secondo il Consiglio di Stato, invece, l’interesse persisteva, almeno per una parte delle richieste, in particolare quelle legate al riequilibrio economico delle concessioni.
Ma il passaggio più rilevante della sentenza è quello che recepisce e applica i principi fissati dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nel marzo 2025. I giudici europei avevano già chiarito che la proroga delle concessioni accompagnata da nuovi oneri economici – come l’aumento del canone – costituisce una modifica sostanziale del rapporto, che non può essere introdotta unilateralmente senza una nuova gara.
Su questa base, il Consiglio di Stato afferma un principio netto: il sistema di proroga tecnica così come configurato dalla normativa italiana è incompatibile con il diritto dell’Unione. Da qui deriva un obbligo preciso per l’amministrazione: disapplicare le norme interne in contrasto con il diritto europeo.
Tuttavia, la decisione evita soluzioni drastiche. I giudici escludono sia la possibilità di azzerare integralmente il canone, sia quella di applicare solo parzialmente la disapplicazione in favore dei concessionari. Una scelta che mira a evitare squilibri opposti, questa volta a danno dell’interesse pubblico.
La strada indicata è diversa: l’Agenzia dovrà rideterminare le condizioni economiche dei rapporti, riportandole in equilibrio. In concreto, il canone non potrà più essere fissato in modo uniforme e forfettario, ma dovrà tenere conto del fatturato effettivo di ciascun operatore. Un criterio che introduce una logica più aderente alla realtà economica delle singole sale.
Allo stesso tempo, l’amministrazione dovrà bilanciare vantaggi e svantaggi derivanti dalla proroga: da un lato, il fatto che i concessionari abbiano potuto continuare l’attività senza affrontare nuove gare; dall’altro, i vincoli subiti, come il divieto di trasferire i locali.
Non meno importante è un altro obbligo ribadito dalla sentenza: quello di indire le gare per il rinnovo delle concessioni. La proroga, chiariscono i giudici, non può diventare una soluzione permanente.
La decisione segna quindi un passaggio cruciale per il settore bingo. Da un lato, riconosce le criticità di un sistema che per anni ha scaricato sugli operatori costi crescenti senza certezze sul futuro. Dall’altro, riafferma la necessità di rispettare le regole europee in materia di concessioni, evitando scorciatoie normative.
Ora la palla torna all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, chiamata a ridisegnare l’equilibrio economico delle concessioni e, soprattutto, a dare finalmente avvio a una nuova stagione di gare.







