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Benevento, il TAR Campania conferma la revoca delle licenze VLT e scommesse per rischio infiltrazioni criminali

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha confermato la revoca delle licenze di polizia per l’installazione di videolottery (VLT) e per la raccolta di scommesse disposta dal Questore di Benevento nei confronti di una società operante nel settore del gioco. Con la sentenza pubblicata dalla quinta sezione del TAR, i giudici hanno respinto il ricorso presentato dall’operatore contro il decreto del 30 settembre 2025 che aveva disposto il ritiro delle autorizzazioni rilasciate nel settembre 2023.

La vicenda nasce da un procedimento avviato nel giugno 2025, quando all’imprenditore era stato notificato l’avvio di un’istruttoria legata a una possibile interdittiva antimafia. Nel corso degli accertamenti erano emersi elementi che avevano spinto la Questura ad aprire anche un procedimento autonomo per la revoca delle licenze di polizia relative all’attività di gioco.

Secondo quanto ricostruito dall’amministrazione, l’imprenditore risultava coinvolto in rapporti societari e relazioni d’affari con soggetti gravati da precedenti di polizia e collegati ad ambienti della criminalità. In particolare, la Questura aveva evidenziato legami con una socia il cui marito è sottoposto a procedimento penale per associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, oltre a rapporti con altre società destinatarie di sequestri preventivi nell’ambito di procedimenti penali. Da questi elementi l’autorità di pubblica sicurezza aveva tratto la conclusione che esistesse un quadro indiziario sufficiente a far temere un possibile utilizzo illecito delle autorizzazioni.

Nel ricorso l’imprenditore aveva sostenuto l’illegittimità del provvedimento, contestando un difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti. A suo avviso, gli elementi richiamati dall’amministrazione riguardavano persone terze e circostanze anteriori al rilascio delle licenze, già note alla stessa amministrazione. Inoltre aveva sottolineato la propria incensuratezza e l’assenza di procedimenti penali a suo carico, sostenendo che la revoca rappresentasse una misura sproporzionata che di fatto comportava la cessazione dell’attività economica.

Il TAR ha però ritenuto non fondate queste argomentazioni. I giudici ricordano che le attività di gioco sono soggette ad autorizzazione di polizia proprio per il rischio di infiltrazioni criminali e che la normativa consente la revoca delle licenze anche successivamente al rilascio, qualora emergano circostanze che avrebbero potuto giustificare un diniego.

Secondo il tribunale, il requisito centrale è quello dell’affidabilità del titolare della licenza. L’amministrazione può intervenire quando emergano elementi, fatti o relazioni che facciano temere che l’autorizzazione possa essere utilizzata per abusi o attività illecite, anche da parte di soggetti terzi collegati al titolare. Si tratta di una valutazione di natura prognostica, caratterizzata da un ampio margine di discrezionalità amministrativa, sindacabile dal giudice solo in presenza di evidenti illogicità o arbitrarietà.

Nel caso esaminato, il TAR ha ritenuto che la Questura abbia svolto una valutazione complessiva non irragionevole. Pur in assenza di precedenti penali a carico del ricorrente, i giudici hanno ritenuto rilevante la presenza di rapporti d’affari non occasionali con soggetti inseriti in contesti criminali o comunque gravati da numerosi precedenti di polizia. Relazioni societarie che, secondo il tribunale, riflettono una comunanza di interessi tale da giustificare il sospetto di possibili abusi nell’utilizzo delle licenze.

Il fatto che alcune di queste circostanze fossero anteriori al rilascio delle autorizzazioni non esclude, secondo il TAR, la possibilità di intervenire successivamente. Anche nel caso in cui tali elementi emergano dopo il rilascio per effetto di accertamenti successivi o di un’istruttoria iniziale incompleta, l’amministrazione conserva infatti il potere di revoca per tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica.

Redazione Jamma
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